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LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742

Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2015)
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Testo in vigore dal:  6-11-1969

Art. 4


Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano alle cause prevedute dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore e, per quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.