DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
 
 
Dell'impugnazione  delle  decisioni  della   Commissione   elettorale
             circondariale in tema di elettorato attivo 
 
  1. Le  controversie  previste  dall'articolo  42  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate  dal
rito semplificato di cognizione, ove non  diversamente  disposto  dal
presente articolo. (12) ((13)) 
  2. E' competente la corte di appello nella  cui  circoscrizione  ha
sede  la  Commissione  elettorale  circondariale  che  ha  emesso  la
decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione di cui al quarto  comma  dell'articolo  30
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,
quando il ricorrente e' lo stesso cittadino  che  aveva  reclamato  o
aveva  presentato   direttamente   alla   Commissione   una   domanda
d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato  dalle
liste. In tutti gli altri casi il  ricorso  e'  proposto,  anche  dal
procuratore della  Repubblica  presso  il  tribunale  competente  per
territorio,  a  pena  di  inammissibilita',   entro   trenta   giorni
dall'ultimo  giorno  di  pubblicazione  della  lista  rettificata.  I
termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di  cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo
1967, n. 223. 
  4. Il ricorso e' notificato, col  relativo  decreto  di  fissazione
d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione
elettorale. 
  5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione  tutti  i  termini
del procedimento sono  ridotti  alla  meta'  fatta  eccezione  per  i
ricorsi dei cittadini residenti all'estero. 
  6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado. 
  7.  Il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  e'  comunicato
immediatamente dalla  cancelleria  al  presidente  della  Commissione
elettorale circondariale e al  sindaco  che  ne  cura,  senza  spesa,
l'esecuzione e la notificazione agli interessati. 
  8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
  9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".