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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2023
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Art. 24

Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo
1. Le controversie previste dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12)
((13))
2. È competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, quando il ricorrente è lo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il ricorso è proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
4. Il ricorso è notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione elettorale.
5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
7. Il provvedimento che definisce il giudizio è comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli interessati.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".