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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 dicembre 2022, n. 210

Regolamento relativo ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici, alle modalità del loro accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al reimpiego del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica. (23G00016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2023
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2023
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre  2004,  n.  252»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36,  recante
«Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti  sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in
particolare, l'articolo 45; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64; 
  Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010,  n.  183,  recante
«Deleghe   al   Governo   in   materia   di   lavori   usuranti,   di
riorganizzazione di enti, di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di
ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per  l'impiego,  di  incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro
pubblico e di controversie di lavoro»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, concernente il  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, concernente il «Regolamento recante norme per il  riordino  degli
istituti professionali,  a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, concernente il «Regolamento recante norme per il  riordino  degli
istituti  tecnici,  a  norma   dell'articolo   64,   comma   4,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  concernente  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  «Determinazione  delle  classi  delle   lauree
universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 155 del 6 luglio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  «Determinazione   delle   classi   di   laurea
magistrale», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 157 del 9 luglio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi  delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai  pubblici
concorsi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni  tra  diplomi  di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex  decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai  fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, recante
«Istituzione del gruppo sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme  Rosse»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  296
del 18 dicembre 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme  per  l'individuazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 aprile 2022,  n.  74,
concernente il «Regolamento  recante  modalita'  di  svolgimento  del
concorso pubblico per l'accesso al  ruolo  degli  atleti  del  gruppo
sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 131 del decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa  civile  4  dicembre  2014,  che
approva lo statuto del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme  Rosse
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile 6 giugno  2022,  che,  ai
sensi degli articoli 130 e 133 del  decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, individua la tabella di corrispondenza  con  gli  altri
ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
in caso di sopravvenuta inidoneita' allo  svolgimento  dell'attivita'
sportiva del personale del gruppo sportivo vigili  del  fuoco  Fiamme
Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Ritenuto necessario adottare un apposito regolamento per  l'accesso
degli atleti paralimpici al ruolo degli atleti  del  gruppo  sportivo
dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco,  che  tenga  conto  delle  modifiche  introdotte  dal  decreto
legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,  e  della  disciplina  introdotta
dall'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  168
del 19 luglio 2008; 
  Sentiti il Ministro per le  disabilita',  il  Dipartimento  per  lo
sport e il Comitato italiano paralimpico; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi
con nota n. 10666 P- del 5 dicembre 2022; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Modalita' di accesso e bando di concorso 
 
  1. L'accesso degli atleti paralimpici al  ruolo  degli  atleti  del
gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, di seguito  denominato  «Corpo  nazionale»,  ai
sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.
36, avviene mediante concorso pubblico per  titoli,  assicurando  che
l'aliquota complessiva degli atleti paralimpici non superi il  limite
massimo del cinque per cento rispetto alla dotazione organica di  cui
alla tabella A allegata al decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.
217. 
  2. Al concorso  possono  partecipare  atleti,  cittadini  italiani,
riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale  dal  Comitato
italiano paralimpico (CIP),  ovvero  dalle  Federazioni  sportive  di
riferimento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 131, comma
1, lettere a), d), e) ed f) del decreto legislativo 13 ottobre  2005,
n. 217, e dei limiti di eta' di cui all'articolo  28  della  legge  4
novembre 2010, n. 183. 
  3. Gli atleti di cui al comma 2 devono essere atleti del piu'  alto
livello tecnico-agonistico, secondo i parametri definiti dal Comitato
italiano paralimpico, ai fini del reclutamento previsto  dal  decreto
legislativo n. 36 del 2021. 
  4. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito  denominato  «Dipartimento»,  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche'  sul  sito
internet www.vigilfuoco.it 
  5. Nel bando di concorso sono indicati: 
    a) il numero dei  posti  messi  a  concorso  per  ciascuna  delle
discipline sportive  paralimpiche  interessate  ovvero  per  ciascuna
specialita' nell'ambito delle stesse; 
    b) le categorie di disabilita' richieste ai candidati, secondo le
classificazioni  funzionali  e  in  base  alla  disciplina   sportiva
praticata,    tenendo    conto    delle    determinazioni    adottate
dall'International Paralympic Committee (I.P.C.) e dalle  Federazioni
sportive di riferimento; 
    c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; 
    d)  i  limiti  minimo  e  massimo  di  eta'   previsti   per   la
partecipazione,  in  ragione  della  disciplina  sportiva,  ai  sensi
dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
    e) i termini e le modalita' di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione; 
    f) le modalita' e  i  termini  di  presentazione  della  relativa
documentazione, relativa ai titoli di cui all'articolo 2; 
    g) gli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai  fini
della valutazione medico-legale, con riferimento  alla  categoria  di
atleti paralimpici per i quali e' indetto il concorso; 
    h) i criteri e i titoli di preferenza di cui all'articolo 5  e  i
termini e le modalita' della loro presentazione; 
    i) ogni altra prescrizione o notizia utile  all'espletamento  del
concorso. 
  6. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della  presentazione  in
via telematica della domanda  di  partecipazione,  in  conformita'  a
quanto  disposto  dall'articolo  64,  comma  2-quater,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta  l'art.  45  del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2021, n.  36  (Attuazione  dell'articolo  5  della
          legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante  riordino  e  riforma
          delle   disposizioni   in   materia   di   enti    sportivi
          professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di   lavoro
          sportivo): 
              «Art.  45  (Tesseramento  e  reclutamento   di   atleti
          paralimpici nelle componenti sportive del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco). -  1.  Le  componenti  sportive  dei
          vigili  del  fuoco  possono  tesserare,  con   parita'   di
          trattamento  rispetto  agli  atleti   normodotati,   atleti
          disabili appartenenti  al  Comitato  Italiano  Paralimpico,
          inserendoli nelle sezioni previste  dall'articolo  130  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217  e  nei  gruppi
          sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco. 
              2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di  cui  al  comma  1
          curano lo sviluppo tecnico  e  agonistico  delle  attivita'
          sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento
          agli  atleti  riconosciuti  di  interesse   nazionale   dal
          Comitato Italiano Paralimpico. 
              3. Con decreto del Capo  Dipartimento  dei  vigili  del
          fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile  sono
          disciplinati i  profili  organizzativi  e  operativi  delle
          Sezioni. 
              4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco recluta, nel
          limite del 5 per cento dell'organico  del  Gruppo  sportivo
          «Fiamme rosse»,  atleti  tesserati  nel  Comitato  Italiano
          Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli  i  cui
          requisiti  e  modalita'  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro dell'interno da adottare  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.  Il
          reclutamento degli atleti paralimpici  avviene  nei  limiti
          assunzionali previsti dalla normativa vigente. 
              5. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati
          i requisititi  di  idoneita'  psico-fisica,  differenti  da
          quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco, nonche' il reimpiego nei ruoli del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, per il personale  non  piu'
          idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei  limiti  dei
          posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle
          facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
              6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo
          sono riconosciuti la medesima qualifica, pari  progressione
          di carriera ed uguale trattamento  economico,  giuridico  e
          previdenziale del personale  appartenente  al  ruolo  delle
          «Fiamme rosse».». 
              - Si riporta l'art. 64 del decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): 
              «Art.  64  (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 
              2. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
              2-quater. L'accesso ai servizi in  rete  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti  privati,
          secondo le modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del  sistema  SPID
          per la gestione dell'identita' digitale dei propri  utenti,
          nonche' la facolta' di avvalersi della carta  di  identita'
          elettronica. L'adesione al sistema SPID  ovvero  l'utilizzo
          della  carta  di  identita'  elettronica  per  la  verifica
          dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i  quali
          e'  richiesto  il  riconoscimento  dell'utente  esonera   i
          predetti soggetti da un obbligo  generale  di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f) alle modalita' di adesione da parte delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              2-septies. 
              2-octies. 
              2-nonies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
              2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'  di
          fornitori dei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
              2-undecies.   I   gestori    dell'identita'    digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
              2-duodecies. La verifica  dell'identita'  digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'articolo 8,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  europeo  del  23
          luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o  per
          l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento  di
          riconoscimento equipollente, di  cui  all'articolo  35  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
          al periodo  precedente  si  applica  altresi'  in  caso  di
          identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
          erogati dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dai  soggetti
          privati  tramite  canali  fisici.   L'identita'   digitale,
          verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
          sicurezza  almeno  significativo,  attesta  gli   attributi
          qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
          possesso di abilitazioni o autorizzazioni  richieste  dalla
          legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
          albi, elenchi o registri pubblici o comunque  accertati  da
          soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero  gli  altri
          dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di  un
          servizio attestati da un gestore di attributi  qualificati,
          secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
              3. Abrogato. 
              3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma  2-nonies,
          i soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
          utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID  e  la
          carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione
          dei cittadini che accedono ai propri servizi in  rete.  Con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro   delegato   per   l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la  data
          a decorrere dalla quale i soggetti di cui  all'articolo  2,
          comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita'
          digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta
          Nazionale  dei  servizi  per  consentire  l'accesso   delle
          imprese e dei professionisti ai  propri  servizi  in  rete,
          nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti  di  cui
          all'articolo  2,  comma  2,  lettere  b)  e  c)  utilizzano
          esclusivamente le identita'  digitali  SPID,  la  carta  di
          identita' elettronica e la carta nazionale dei  servizi  ai
          fini dell'identificazione degli utenti dei  propri  servizi
          on-line. 
              3-ter. I gestori dell'identita'  digitale  accreditati,
          in qualita' di gestori  di  pubblico  servizio,  prima  del
          rilascio dell'identita'  digitale  a  una  persona  fisica,
          verificano  i  dati  identificativi  del  richiedente,  ivi
          inclusi l'indirizzo di residenza  e,  ove  disponibili,  il
          domicilio digitale o altro indirizzo di contatto,  mediante
          consultazione gratuita dei dati disponibili  presso  l'ANPR
          di  cui  all'articolo  62,  anche  tramite  la  piattaforma
          prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche  sono  svolte
          anche successivamente al rilascio dell'identita'  digitale,
          con cadenza almeno annuale, anche ai  fini  della  verifica
          dell'esistenza in  vita.  Il  direttore  dell'AgID,  previo
          accertamento    dell'operativita'    delle    funzionalita'
          necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
          dell'identita'  digitale   accreditati   sono   tenuti   ad
          effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi..». 
              - Si riporta l'art. 28 della legge 4 novembre 2010,  n.
          183 (Deleghe al Governo in materia di lavori  usuranti,  di
          riorganizzazione  di  enti,  di  congedi,   aspettative   e
          permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di   servizi   per
          l'impiego, di incentivi all'occupazione, di  apprendistato,
          di occupazione femminile, nonche' misure contro  il  lavoro
          sommerso e disposizioni in tema di  lavoro  pubblico  e  di
          controversie di lavoro): 
              «Art. 28 (Personale dei  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco). - 1. Per particolari discipline sportive
          indicate dal bando di concorso, i limiti minimo  e  massimo
          di  eta'  per  il  reclutamento  degli  atleti  dei  gruppi
          sportivi delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  sono   fissati,   rispettivamente,   in
          diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato  ai
          sensi del presente articolo non puo'  essere  impiegato  in
          attivita' operative fino  al  compimento  del  diciottesimo
          anno di eta'.». 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019,
          n. 167 (Regolamento recante norme per l'individuazione  dei
          limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
          procedure selettive di accesso ai ruoli del  personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  7  del  10
          gennaio 2020; 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 20 aprile  2022,
          n. 74 (Regolamento recante  modalita'  di  svolgimento  del
          concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli  atleti  del
          gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo  131
          del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 143 del 21 giugno 2022. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 45 del decreto legislativo  28
          febbraio 2021, n.  36  (Attuazione  dell'articolo  5  della
          legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante  riordino  e  riforma
          delle   disposizioni   in   materia   di   enti    sportivi
          professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di   lavoro
          sportivo), si veda nelle note alle premesse; 
              - Si riporta l'art. 131, comma 1, lettere a), d), e) ed
          f)  del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.   217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30  settembre
          2004, n. 252): 
              «Art. 131 (Accesso al ruolo  degli  atleti  del  gruppo
          sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1.  L'assunzione
          del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo
          sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei  limiti
          delle carenze organiche,  mediante  concorso  pubblico  per
          titoli  sportivi  e  culturali,  riservato   ai   cittadini
          italiani  che  siano  riconosciuti  atleti   di   interesse
          nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
          dalle federazioni sportive nazionali, che detengano  almeno
          uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e  che  siano
          in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti politici; 
                b) omissis; 
                c) omissis; 
                d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
                e)   qualita'   morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2. omissis.». 
              - Per il testo dell'art.  28  della  legge  4  novembre
          2010, n. 183 (Deleghe  al  Governo  in  materia  di  lavori
          usuranti,  di  riorganizzazione  di   enti,   di   congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di controversie di lavoro), si veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per  il  testo  dell'art.  64,  comma  2-quater,  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale), si  veda  nelle  note  alle
          premesse.