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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 1996, n. 423

Regolamento recante disposizioni per l'applicazione dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, in materia di detrazioni di imposte per familiari a carico.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-8-1996
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  29-8-1996

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, con il quale è stato disposto per l'anno 1995, per l'importo di lire 600 miliardi e con l'indicazione dei relativi criteri, un incremento delle detrazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'art. 47-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con il quale è stata disposta la riduzione di 200 miliardi dell'importo autorizzato dal comma 1 dell'art. 4 della legge n. 725 del 1994;
Visto l'art. 47-quinquies, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, con il quale le maggiori detrazioni di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge n. 725 del 1994 sono state prorogate, con le medesime modalità applicative, per un importo di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997;
Visto l'art. 3, comma 3, terzo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, con il quale è stato abrogato il primo periodo del predetto comma 3 dell'art. 47-quinquies del decreto-legge n. 41 del 1995;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1995, che ha fissato, tra l'altro, l'importo delle detrazioni spettanti per l'anno 1995 ai sensi del richiamato art. 12, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 30 novembre 1995;
Ritenuto di non uniformarsi al predetto parere del Consiglio di Stato per quanto riguarda la modifica del1'art. 1, comma 4, del presente regolamento in quanto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio risulta più appropriata per attestare il requisito dell'assenza dei mezzi di sostentamento previsto per il familiare convivente portatore di handicap o di età superiore a 70 anni;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. DAGL1/114/31890/4552 del 17 aprile 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Per l'anno 1995, i contribuenti beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, hanno diritto, per ciascun figlio a partire dal terzo, ad un incremento delle detrazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura di L. 400.000. Tale somma è computata separatamente dalle altre detrazioni d'imposta. Il diritto all'incremento delle detrazioni è condizionato al possesso, nell' anno 1995, degli stessi requisiti reddituali previsti dal citato decreto-legge n. 69 del 1988. L'incremento delle detrazioni è rapportato a mese e compete dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
2. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 2, 3 e 4, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Ai fini del diritto all'incremento delle detrazioni, sono equiparati ai figli i componenti del nucleo familiare indicati dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, portatori di handicap di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di età superiore a settant'anni, purché, nell'anno 1995, siano conviventi con il soggetto beneficiario dell'assegno e non posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore a quello previsto per la corresponsione della pensione sociale ai sensi dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso l'incremento spetta, anche in assenza dei figli, semprechè ricorrano le condizioni di cui al comma 1.
4. Il requisito della convivenza e della assenza di mezzi di sostentamento e attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio; le variazioni del nucleo familiare sono comunicate, entro trenta giorni dal loro verificarsi, al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno.
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.