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LEGGE 28 dicembre 1995, n. 550

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/1997)
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Testo in vigore dal:  1-1-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'anno 1996, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.900 miliardi, al netto di lire 12.400 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1996 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 368.200 miliardi per l'anno finanziario 1996.
2. Per gli anni 1997 e 1998 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenute conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 158.300 miliardi ed in lire 146.500 miliardi, al netto di lire 6.000 miliardi per l'anno 1997 e lire 5.682 miliardi per l'anno 1998, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 416.000 miliardi ed in lire 377.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1997 e 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 128.000 miliardi ed in lire 101.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 385.500 miliardi ed in lire 331.000 miliardi.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 gennaio 1996 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.