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DECRETO-LEGGE 30 luglio 1994, n. 478

Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/8/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1995)
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Testo in vigore dal: 1-8-1994
al: 30-9-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  rilanciare  le
attivita'  economiche,  adottando  una nuova e piu' snella disciplina
normativa in materia di imprenditorialita'  giovanile,  di  pagamenti
alle  imprese  operanti  nel  Mezzogiorno,  di  ricerca applicata, di
societa' miste per i  pubblici  servizi  e  di  forniture  e  appalti
pubblici;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1994;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e dei Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, del lavoro e della previdenza
sociale e dei lavori pubblici;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                    Imprenditorialita' giovanile
  1.  L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle
finalita' e degli obiettivi del decreto-legge 30  dicembre  1985,  n.
786,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.
44, e' costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi
come definiti  dai  regolamenti  dell'Unione  europea.  Entro  trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, il
Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con
proprio decreto, di concerto con il Ministro  del  tesoro  e  con  il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  le
relative modalita' d'attuazione, anche con  riferimento  ai  benefici
concedibili  e  alle  relative  misure  e  limiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia.
  2. Il presidente del comitato istituito ai  sensi  della  normativa
indicata  al  comma 1 e' autorizzato a costituire, entro il 31 agosto
1994,   una   societa'   per   azioni,   denominata   societa'    per
l'imprenditorialita'   giovanile,  cui  e'  affidato  il  compito  di
produrre servizi a favore di organismi ed  enti  anche  territoriali,
imprese  ed  altri  soggetti economici, finalizzati alla creazione di
nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite
prevalentemente da giovani tra i 18  e  i  29  anni,  ovvero  formate
esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonche' allo sviluppo
locale.  A  decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo alla sua
costituzione, la  societa'  subentra  altresi'  nelle  funzioni  gia'
esercitate  dal  comitato  e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi
della medesima  normativa  e  nei  relativi  rapporti  giuridici.  La
societa'  puo'  promuovere  la costituzione e partecipare al capitale
sociale di  altre  societa'  operanti  a  livello  regionale  per  le
medesime  finalita',  nonche'  partecipare  al  capitale  sociale  di
piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso.  Al
capitale  sociale  della  societa'  possono altresi' partecipare enti
anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici  comprese  le
societa'  di  cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27  febbraio  1985,  n.
49,  che  possono utilizzare a questo scopo non piu' del 15 per cento
delle risorse rientrate nella loro  disponibilita'  a  seguito  delle
dismissioni  delle  partecipazioni  assunte  ai  sensi della legge 27
febbraio 1985, n. 49, nonche' le associazioni di categoria sulla base
di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La societa' puo'
essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea,
il  cui  utilizzo,  anche  in  relazione  agli  aspetti connessi alle
esigenze di funzionamento, sara' disciplinato sulla base di  apposite
convenzioni con i soggetti finanziatori.
  3.  Il  Ministro  del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista
previa intesa con il Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica   e   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie  alla
costituzione  del  capitale sociale iniziale della societa' di cui al
comma 2,  stabilito  in  lire  10  miliardi,  a  valere  sulle  somme
derivanti  dall'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  4.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15,  commi  4  e  5,  e
all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
  4.  Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la
complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 e di lire  200
miliardi  per  ciascuno  degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere si
provvede, quanto a  lire  100  miliardi  per  l'anno  1994,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo
anno  di  cui  all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
1992,  n.  488, e, quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni
1995 e 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i  medesimi  anni
dell'accantonamento  relativo  al  Ministero  del tesoro iscritto, ai
fini del bilancio 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Il Ministro del bilancio  e
della  programmazione  economica  ripartisce  con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, le predette risorse  finanziarie
tra  i  territori  di cui al comma 1. Le risorse finanziarie comunque
destinate alle finalita' di cui al presente decreto affluiscono in un
conto   corrente   infruttifero   intestato   alla    societa'    per
l'imprenditorialita'  giovanile,  aperto  presso  la Cassa depositi e
prestiti. La  societa'  puo'  periodicamente  avanzare  richieste  di
prelevamento  di  fondi  dal  suddetto  conto, a favore di se stessa,
soltanto per le somme strettamente necessarie  per  il  conseguimento
delle finalita' di cui al comma 2.
  5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata
in  vigore  del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a
quando non venga assunto dalla societa',  resta  iscritto  nel  ruolo
transitorio  ad  esaurimento presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto
legislativo, e successive integrazioni e modificazioni.  A  decorrere
dal  sessantesimo  giorno successivo alla costituzione della societa'
di cui al presente articolo, il decreto-legge 30  dicembre  1985,  n.
786,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.
44, cosi come modificato ed integrato dalla successiva normativa,  e'
abrogato.
  6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previsti
dal  codice  civile  e  da  privilegio speciale, da costituire con le
stesse modalita' ed avente le stesse caratteristiche  del  privilegio
di  cui  all'articolo  7  del  decreto  legislativo luogotenenziale 1
novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo  3  del  decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  1 ottobre 1947, n.
1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.
  7. Il presente articolo sostituisce l'articolo 14 del decreto-legge
9 aprile 1994, n. 228. Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione del presente decreto.