DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 novembre 1944, n. 367

Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione. (044U0367)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/10/1947)
Testo in vigore dal: 16-10-1947
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
 
  ((Salvo altre eventuali garanzie  reali  o  personali,  il  credito
derivante  dal  finanziamento,   sia   durante   il   periodo   della
anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio  sugli
immobili,  sugli  impianti,  sulle   concessioni,   comprese   quelle
minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma  delle  leggi
speciali) e su ogni  loro  pertinenza,  sui  brevetti  di  invenzione
industriale, sui macchinari  ed  utensili  dell'azienda,  finanziata,
comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio,  nonche'  sulle
somme dovute al l'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento  dei
danni di guerra. 
 
  Il suddetto privilegio puo' essere esercitato anche  nei  confronti
dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di
tale  privilegio  dopo  la  data  della  formalita'  di   annotazione
stabilita nei commi successivi.  Esso  e'  preferito  ad  ogni  altro
titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad  eccezione  del
privilegio per le spese di giustizia, ma non prevale sui  diritti  di
prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alle
annotazioni di cui ai successivi commi, i quali  conservano  la  loro
priorita' rispetto al privilegio anzidetto. 
 
  Il  privilegio  di  cui   sopra   sara'   annotato,   a   richiesta
dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo gli emolumenti
spettanti ai Conservatori dei registri) in apposito  registro  presso
gli Uffici dei registri immobiliari e gli Uffici tavolari competenti,
in relazione alla localita' in cui si trovano i beni e  nel  registro
di  cui  all'art.  1524  del  Codice  civile  presso   il   tribunale
competente, sempre in relazione alla localita' in cui  si  trovano  i
beni. 
 
  Di detto privilegio sara' altresi' dato avviso mediante  inserzione
nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui sono situati i
beni. 
 
  I suddetti annotamenti e  pubblicazioni  saranno  effettuati  anche
presso  gli  uffici  e  nel  Foglio  degli   annunzi   legali   della
circoscrizione nella quale ha la propria  sede  l'azienda  mutuataria
all'epoca della stipulazione del mutuo. 
 
  Il privilegio relativo ai brevetti per  le  invenzioni  industriali
sara' trascritto nel registro dei brevetti di  cui  all'art.  37  del
regio decreto-legge 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art.  66
del decreto medesimo. 
 
  Nel  provvedimento  di  autorizzazione  del  finanziamento  o   con
successiva determinazione del Ministro  per  il  tesoro  puo'  essere
consentito che il suddetto privilegio venga  limitato  a  determinati
beni o gruppi  di  beni  dell'azienda,  ovvero  sostituito  da  altre
garanzie reali. Queste  garanzie  si  intendono  costituite  anche  a
favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art.  9  del  presente
decreto. 
 
  Qualora  nei  confronti  della  stessa  azienda  siano  fatte  piu'
annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di
priorita' tra le rispettive ragioni e' determinato dalla  data  delle
annotazioni medesime. Per quanto concerne  i  crediti  per  danni  di
guerra della azienda finanziata verso lo Stato, l'ordine di priorita'
fra piu' ragioni assistite dal privilegio  anzidetto  e'  determinato
dalla data di stipulazione dei rispettivi atti di finanziamento)).