DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 ottobre 1947, n. 1075

Modificazioni dei decreti legislativi luogotenenziali 1° novembre 1944, n. 367 e 8 maggio 1946, n. 449, concernenti finanziamenti alle industrie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
Testo in vigore dal: 16-10-1947
                               Art. 3.

  L'art.  7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944,
n.    367,   richiamato   dall'art.   4   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, e' sostituito dal seguente:
  "Salvo  altre  eventuali  garanzie  reali  o  personali, il credito
derivante   dal   finanziamento,   sia   durante   il  periodo  della
anticipazione  che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli
immobili,   sugli   impianti,   sulle  concessioni,  comprese  quelle
minerarie  (salvo  i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi
speciali)  e  su  ogni  loro  pertinenza,  sui brevetti di invenzione
industriale,  sui  macchinari  ed  utensili dell'azienda, finanziata,
comunque  destinati  al suo funzionamento ed esercizio, nonche' sulle
somme  dovute al l'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei
danni di guerra.
  Il  suddetto  privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti
dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di
tale   privilegio  dopo  la  data  della  formalita'  di  annotazione
stabilita  nei  commi  successivi.  Esso  e'  preferito ad ogni altro
titolo  di  prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio  per  le spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di
prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alle
annotazioni  di  cui  ai successivi commi, i quali conservano la loro
priorita' rispetto al privilegio anzidetto.
  Il   privilegio   di   cui   sopra   sara'  annotato,  a  richiesta
dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo gli emolumenti
spettanti  ai  Conservatori dei registri) in apposito registro presso
gli Uffici dei registri immobiliari e gli Uffici tavolari competenti,
in  relazione  alla localita' in cui si trovano i beni e nel registro
di   cui   all'art.  1524  del  Codice  civile  presso  il  tribunale
competente,  sempre  in  relazione alla localita' in cui si trovano i
beni.
  Di  detto privilegio sara' altresi' dato avviso mediante inserzione
nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui sono situati i
beni.
  I  suddetti  annotamenti  e  pubblicazioni saranno effettuati anche
presso   gli   uffici   e  nel  Foglio  degli  annunzi  legali  della
circoscrizione  nella  quale  ha la propria sede l'azienda mutuataria
all'epoca della stipulazione del mutuo.
  Il  privilegio  relativo  ai brevetti per le invenzioni industriali
sara'  trascritto  nel  registro  dei brevetti di cui all'art. 37 del
regio  decreto-legge 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66
del decreto medesimo.
  Nel   provvedimento  di  autorizzazione  del  finanziamento  o  con
successiva  determinazione  del  Ministro  per  il tesoro puo' essere
consentito  che  il  suddetto privilegio venga limitato a determinati
beni  o  gruppi  di  beni  dell'azienda,  ovvero  sostituito da altre
garanzie  reali.  Queste  garanzie  si  intendono  costituite anche a
favore  dello  Stato,  per gli effetti di cui all'art. 9 del presente
decreto.
  Qualora  nei  confronti  della  stessa  azienda  siano  fatte  piu'
annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di
priorita'  tra  le rispettive ragioni e' determinato dalla data delle
annotazioni  medesime.  Per  quanto  concerne  i crediti per danni di
guerra della azienda finanziata verso lo Stato, l'ordine di priorita'
fra  piu'  ragioni  assistite dal privilegio anzidetto e' determinato
dalla data di stipulazione dei rispettivi atti di finanziamento".