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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 449

Finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilita economica e sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  10-6-1946

Art. 4


A prescindere dalle garanzie particolari che verranno decise, per i singoli finanziamenti, dal Comitato di cui all'art. 2, ai crediti derivanti dai finanziamenti stessi si intendono applicabili le disposizioni dell'art. 7 e dei due primi capoversi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.