stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 ottobre 1990, n. 289

Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.

note: Entrata in vigore della legge: 1-11-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-11-1990 al: 27-11-2002
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Beneficiari
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 118/1971 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, recante provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili - e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), e successive modificazioni, è il seguente:
"Art. 13 (Assegno mensile). - Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di L. 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.
L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti alle loro condizioni fisiche".
N.B. - L'art. 22 del D.L. 30 giugno 1972, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali), ha elevato a lire 18.000 l'assegno previsto dal presente art. 13 dal 1› luglio 1972. (v. però appresso l'art. 7 D.L. n. 30/1974).
Per opportuna conoscenza del lettore si riportano i testi delle seguenti disposizioni legislative:
- Art. 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291):
"Art. 9. - 1. A modifica dell'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, la riduzione della capacità lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi è elevata alla misura pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 1.
2. Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che già beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano già ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni".
- Art. 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 (Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti):
"Art. 11. - In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi sei mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153".
- Art. 7 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114:
"Art. 7 (Mutilati ed invalidi civili). - La pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, è elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato art. 12, sono elevati a L. 38.000.
L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'art. 13 della citata legge, modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 35.000 mensili.
L'assegno a favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'art. 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 35.000 mensili".