stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 267

Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 (in G.U. 26/08/1972, n.222).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1981)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-7-1972

Art. 22


A decorrere dal 1 luglio 1972, è elevato a lire 18.000 l'assegno mensile previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili, compresi quelli per i quali è in corso la revisione ai sensi dell'art. 33 della legge medesima.
È, altresì, elevato a lire 18.000 mensili, con la stessa decorrenza, l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 17 della citata legge 30 marzo 1971, n. 118.