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DECRETO-LEGGE 27 giugno 1985, n. 313

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1985, n. 422 (in G.U. 21/08/1985, n.196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
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Testo in vigore dal: 26-4-1986
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che  con  vari provvedimenti legislativi in materia di
calamita'  naturali  sono  state  in  passato  adottate disposizioni,
destinate ad avere effetto al 30 giugno 1985;
  Considerato  che  sussistono  tuttora le gravi esigenze che avevano
dato luogo alla adozione delle disposizioni medesime;
  Ritenuta   pertanto  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
provvedere  alla proroga di taluni termini, per consentire alle norme
in vigore di produrre ulteriormente i loro effetti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 1985;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  per  il  coordinamento  della  protezione  civile e per gli
interventi  straordinari  nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri
di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica,
del tesoro e della difesa;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.   Il   termine   del  30  giugno  1985,  indicato  nel  comma  4
dell'articolo   1   del   decreto-legge  28  febbraio  1984,  n.  19,
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 18 aprile 1984, n. 80,
limitatamente  ai compiti ed ai poteri conferiti al sindaco di Napoli
ed  al  presidente  della  giunta  regionale  della Campania ai sensi
dell'articolo  84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' prorogato al
31  dicembre  1985.  Alla  medesima  data  sono  prorogati  i termini
stabiliti  nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,
convertito,  con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e
successive modificazioni.
  2.   Il   termine   del  30  giugno  1985,  indicato  nel  comma  1
dell'articolo  3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente
l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e
32  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, e' prorogato al 31 dicembre
1985. ((3))
  3.   Il   termine   del  30  giugno  1985,  indicato  nel  comma  1
dell'articolo 3 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il
contributo   in   conto   interessi   per  incentivare  l'adeguamento
antisismico  degli  edifici  che  ricadono  nei  territori delle zone
colpite  dai  terremoti  del  29  aprile e del 7 e 11 maggio 1984, e'
prorogato di un anno.
  4.  Il termine del 30 giugno 1985, indicato nell'articolo 1-bis del
decreto-legge  7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
nella  legge  5  aprile  1985,  n.  118,  concernente  la sospensione
dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di rilascio degli immobili e dei
fondi   rustici   nelle  zone  terremotate  della  Campania  e  della
Basilicata, e' prorogato al 31 dicembre 1985. (2)
  5.   Il   termine   del  30  giugno  1985,  indicato  nel  comma  1
dell'articolo  2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente
l'assistenza  ai  nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre
1980  e  del febbraio 1981, e' prorogato al 31 dicembre 1985. L'onere
conseguente,  valutato in lire 18 miliardi nell'anno 1985, e' posto a
carico del fondo per la protezione civile. (2)
  6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N.422.
  7.  Il fondo per la protezione civile e' aumentato per il solo 1986
di  30  miliardi di lire. All'onere conseguente si fa fronte mediante
corrispondente    riduzione   della   quota   per   l'anno   medesimo
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 11, decimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
  7-bis.  Gli  alloggi acquistati con i fondi di cui all'ultimo comma
dell'articolo  2  del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, sono
destinati agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi
campi  della  citta' di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980,
nonche'  agli  occupanti  alla data del 31 dicembre 1984 di strutture
pubbliche  o  temporaneamente  acquisite al patrimonio pubblico. Alle
assegnazioni provvede il sindaco di Napoli, Commissario straordinario
di   Governo,  che  stabilisce  con  propria  ordinanza  requisiti  e
condizioni per l'attribuzione degli alloggi stessi.
  8.   Il   termine   del  30  giugno  1985,  indicato  nel  comma  1
dell'articolo   1   del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  857,
convertito  nella  legge  17 febbraio 1985, n. 18, e' prorogato al 31
dicembre 1985. (2)
  9.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  precedente comma 8,
valutato  in  lire  323  milioni  per l'anno 1985, si provvede con le
disponibilita' del fondo per la protezione civile di cui all'articolo
2   del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.
  10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N.422.
  11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N.422.
  12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N.422.
  12-bis.  L'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul
reddito  delle  persone  giuridiche,  l'imposta  locale sui redditi e
l'addizionale  straordinaria  sull'imposta locale sui redditi, dovute
dai  contribuenti  aventi  domicilio,  residenza o sede nei comuni di
Pozzuoli,  di  Monte  di  Procida  e di Bacoli per i redditi prodotti
nell'anno  1984 e non versate entro il termine di presentazione della
dichiarazione  relativa  al  medesimo  periodo  di  imposta,  saranno
pagate,  senza  applicazione di soprattasse ed interessi, nel mese di
novembre 1985.
  12-ter.   I  datori  di  lavoro,  soggetti  alle  disposizioni  sul
versamento  dei  contributi  agricoli  unificati, titolari di aziende
situate  nelle  zone  terremotate  della Campania e della Basilicata,
gia'  ammessi  alla  rateizzazione  dei contributi agricoli unificati
dovuti  a  tutto il 1984 e non ancora corrisposti, possono effettuare
il  pagamento  entro  il  31  dicembre  1985,  senza  applicazione di
soprattasse ed interessi.

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AGGIORNAMENTO  (2)  Il  D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con
modificazioni  dalla  L.  28  febbraio  1986  n. 46, ha disposto (con
l'art.  2)  che "il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 5
dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  8 agosto 1985, n. 422, concernente
l'assistenza  ai  nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre
1980  e del febbraio 1981 e' prorogato al 30 giugno 1986". Ha inoltre
disposto   che   "in   considerazione  della  eccezionale  situazione
locativa,  il  termine  del  31  dicembre  1985, indicato nel comma 4
dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito,
con  modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente la
sospensione  dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi
rustici  nei  comuni terremotati della Campania e della Basilicata e'
prorogato  al 30 giugno 1986". Ha inoltre dispoto che "il termine del
31   dicembre   1985   indicato  nel  comma  8  dell'articolo  1  del
decreto-legge  27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni,
nella  legge  8  agosto 1985, n. 422, concernente il trattenimento in
servizio  dei  colonnelli richiamati o mantenuti in servizio ai sensi
dell'articolo  1  della legge 10 maggio 1983, n. 186, e' prorogato al
31 dicembre 1986".
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, convertito con modificazioni dalla
L.  18  aprile  1986  n.  119,  ha  disposto  (con  l'art. 2) che "e'
prorogato  al  30  giugno  1986  il termine indicato nell'articolo 1,
comma  2,  del  decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  8  agosto  1985,  n.  422,  concernente
l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e
32   della   legge  14  maggio  1981,  n.  219,  che  si  estende  al
completamento delle infrastrutture esterne alle aree di cui al citato
articolo  32 con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della
citata legge 14 maggio 1981, n. 219".