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LEGGE 21 giugno 1985, n. 298

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

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Testo in vigore dal: 23-6-1985
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di  taluni
termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente  norme
in  materia  di  controllo  della   attivita'   urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, e' convertito  in
legge con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. L'articolo 48 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e'
sostituito dal seguente: 
        "Per   le   opere   interne   alle   costruzioni,    definite
dall'articolo 26,  realizzate  prima  dell'entrata  in  vigore  della
presente legge o in corso di realizzazione  alla  medesima  data,  il
proprietario della costruzione o dell'unita' immobiliare deve inviare
al sindaco, mediante raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  una
relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31
dicembre 1985"; 
      al comma 2, le parole:  "30  settembre  1985"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 1985";  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Tale termine e' prorogato al 31 dicembre 1986  per
gli immobili o porzioni di essi di proprieta' degli Istituti autonomi
per le case popolari e per quelli di proprieta' degli  enti  pubblici
territoriali"; 
      al comma 3, dopo le parole: "e non  hanno  ancora  ottenuto  la
relativa iscrizione" sono inserite le seguenti: "o  la  registrazione
delle variazioni"; e dopo le parole: "possono  presentare  nuovamente
la dichiarazione" sono inserite le seguenti: "anche per  la  denuncia
delle variazioni"; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "3-bis.  Il  quinto  comma  dell'articolo  18  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente: 
      "I frazionamenti  catastali  dei  terreni  non  possono  essere
approvati dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia  del
tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici  comunali,  che
il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune"". 
      Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: 
      "Art. 3-bis. - 1. Al primo comma dell'articolo 26  della  legge
28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole: "della sagoma" sono inserite
le seguenti: "della costruzione, dei prospetti". 
  2. Al primo comma del medesimo articolo 26, e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo
non e' considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o  lo
spostamento di pareti interne o di parti di esse". 
  3. Dopo il secondo comma del medesimo articolo 26, e'  inserito  il
seguente: 
    "Le sanzioni di cui al precedente  articolo  10,  ridotte  di  un
terzo, si applicano anche nel caso  di  mancata  presentazione  della
relazione di cui al precedente comma"". 
  All'articolo 4: 
      al capoverso,  dopo  la  parola:  "nazionali"  e'  inserita  la
seguente: "e"; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "1-bis. All'articolo 32, secondo comma, lettera b), della legge
28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: "ove esistenti"". 
  All'articolo 5, capoverso, le parole: "e agli articoli 13, 14, 15 e
16 della legge 5  novembre  1971,  n.  1086"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e agli articoli 13, primo comma, 14, 15,  16  e  17  della
legge 5 novembre 1971, n. 1086". 
  Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
    "Art. 5-bis. - Il primo comma  dell'articolo  6  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente: 
      "Il titolare della concessione, il committente e il costruttore
sono responsabili, ai fini e per gli effetti  delle  norme  contenute
nel presente capo,  della  conformita'  delle  opere  alla  normativa
urbanistica,  alle  previsioni  di  piano  nonche'  -  unitamente  al
direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle
modalita' esecutive stabilite dalla medesima.  Essi  sono,  altresi',
tenuti al pagamento delle sanzioni  pecuniarie  e  solidalmente  alle
spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione  delle  opere
abusivamente  realizzate,  salvo  che  dimostrino   di   non   essere
responsabili dell'abuso"". 
  All'articolo 7: 
    al  secondo  capoverso,  l'ultimo  periodo  e'   sostituito   dal
seguente: "Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e'
nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui  sia  imputabile
la stipulazione del contratto stesso, e'  soggetto  ad  una  sanzione
pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni"; 
  dopo il secondo capoverso, e' inserito il seguente: 
    "Per le opere che gia' usufruiscono di un servizio  pubblico,  in
luogo della documentazione di cui al precedente  comma,  puo'  essere
prodotta copia  di  una  fattura,  emessa  dall'azienda  erogante  il
servizio, dalla quale risulti  che  l'opera  gia'  usufruisce  di  un
pubblico servizio". 
  Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: 
    "Art. 7-bis. - 1. Il secondo comma dell'articolo 18  della  legge
28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente: 
      "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o  scioglimento  della
comunione di diritti reali  relativi  a  terreni  sono  nulli  e  non
possono  essere  stipulati  ne'  trascritti  nei  pubblici   registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il  certificato  di
destinazione  urbanistica  contenente  le  prescrizioni  urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma non si applicano quando i terreni costituiscano  pertinenze  di
edifici  censiti  nel  nuovo  catasto  edilizio  urbano,  purche'  la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore
a 5.000 metri quadrati". 
  2. Al quarto comma  del  medesimo  articolo  18,  dopo  le  parole:
"dell'alienante" sono inserite le seguenti: 
    "o di uno dei condividenti". 
  3. All'ultimo comma del medesimo articolo  18,  sono  aggiunte,  in
fine,  le  seguenti   parole:   "nonche'   agli   atti   costitutivi,
modificativi  od  estintivi  di  diritti  reali  di  garanzia  e   di
servitu'"". 
  All'articolo 8: 
    al comma 2, dopo l'alinea, e' inserito il seguente capoverso: 
      "il primo periodo del primo comma e' sostituito  dal  seguente:
"La domanda di concessione o  di  autorizzazione  in  sanatoria  deve
essere presentata al comune interessato entro il  termine  perentorio
del 30 novembre 1985 ""; 
  dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
    "3-bis. All'articolo 37, secondo  comma,  della  medesima  legge,
dopo le parole: "disposizioni vigenti"  sono  inserite  le  seguenti:
"all'entrata in vigore della presente legge". 
  3-ter. All'ultimo comma del medesimo articolo 37, dopo  le  parole:
"norme vigenti" sono inserite le  seguenti:  "all'entrata  in  vigore
della presente legge ""; 
  dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
    "4-bis. All'articolo 44 della medesima  legge,  sono  aggiunti  i
seguenti commi: 
      "La sospensione di cui al comma precedente non  si  applica  ai
procedimenti  cautelari   avanti   agli   organi   di   giurisdizione
amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della  legge
6 dicembre 1971, n. 1034. 
  Decorso il termine di cui al primo comma  dell'articolo  35,  senza
che sia stata presentata domanda di concessione o  autorizzazione  in
sanatoria, la sospensione di cui  al  precedente  primo  comma  perde
efficacia". 
  4-ter. All'articolo 51 della medesima  legge,  il  primo  comma  e'
sostituito dal seguente: 
    "Ai  fini  del  calcolo  dell'oblazione,   i   riferimenti   alle
superfici,  previsti  dalla  presente  legge,   sono   computati   in
conformita' ai parametri di cui agli  articoli  2  e  3  del  decreto
ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
146 del 31 maggio 1977. 
  4-quater. All'articolo 51  della  medesima  legge,  dopo  il  primo
comma, e' inserito il seguente: 
    "Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di  cui
al precedente articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate
superfici per servizi e  accessori,  ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione
di alcun incremento""; 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "5-bis. All'articolo 17 della medesima  legge,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
      "Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano  agli
atti derivanti da  procedure  esecutive  immobiliari,  individuali  o
concorsuali. L'aggiudicatario,  qualora  l'immobile  si  trovi  nelle
condizioni di  cui  all'articolo  13  della  presente  legge,  dovra'
presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla
notifica del decreto emesso dalla autorita' giudiziaria". 
      5-ter. All'articolo 38, quarto comma, della medesima legge,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia del  provvedimento  di
sanatoria  viene  trasmessa  dal  sindaco   al   competente   ufficio
distrettuale delle imposte dirette". 
      5-quater. All'articolo 40, secondo comma, della medesima legge,
le parole: "gli  estremi  della  concessione  ad  edificare  o  della
licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi
dell'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi  della
licenza  o  della  concessione  ad  edificare  o  della   concessione
rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31". 
      5-quinquies. All'articolo  40,  ultimo  comma,  della  medesima
legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del primo comma
dell'articolo 21". 
      5-sexies. All'articolo 41, primo comma, della  medesima  legge,
dopo le parole: "gli atti aventi per oggetto diritti  reali  relativi
ad immobili" sono inserite le seguenti: "la cui costruzione sia stata
iniziata successivamente al 10 settembre 1967". 
      5-septies. All'articolo 41, primo comma, della medesima  legge,
le parole: "si applica in ogni caso  il  disposto  dell'ultimo  comma
dell'articolo  17  della  presente  legge"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "si applica in ogni  caso  il  disposto  dell'ultimo  comma
dell'articolo 17 e del primo comma dell'articolo  21  della  presente
legge". 
      5-octies. All'articolo 41 della medesima legge, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: 
      "Le disposizioni di cui sopra non si  applicano  comunque  agli
atti costitutivi, modificativi  od  estintivi  di  diritti  reali  di
garanzia o di servitu'". 
      5-novies. All'articolo 17, secondo comma, della medesima legge,
le parole: "Nei casi in  cui  sia  prevista"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Nel caso in cui  sia  prevista  ai  sensi  del  precedente
articolo 11". 
      5-decies. All'articolo 41, primo comma, della  medesima  legge,
le parole: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del  secondo
comma  dell'articolo  41  della  legge  17  agosto  1942,  n.   1150,
modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e  del
nono e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28  gennaio
1977,  n.  10"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "provvedimenti
sanzionatori adottati ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967,
n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione
o  in  base  a  licenza  annullata,  e  ai  sensi  del   nono   comma
dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10". 
  Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti: 
    - "Art. 8-bis. - 1. All'articolo 40, primo comma, della legge  28
febbraio 1985, n. 47, le parole: "gli autori di dette  opere  abusive
non sanate sono soggetti alle" sono sostituite  dalle  seguenti:  "si
applicano le". 
    2. Al secondo comma  del  medesimo  articolo  40  le  parole:  "2
settembre" sono sostituite dalle seguenti: 
      "1 settembre". 
    3. Il terzo comma del medesimo  articolo  40  e'  sostituito  dal
seguente: 
      "Se  la  mancanza  delle   dichiarazioni   o   dei   documenti,
rispettivamente  da  indicarsi  o  da  allegarsi,  non   sia   dipesa
dall'insussistenza  della  licenza  o  della  concessione   o   dalla
inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui
gli atti medesimi sono stati  stipulati,  ovvero  dal  fatto  che  la
costruzione sia stata iniziata successivamente al 1  settembre  1967,
essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante
atto successivo, redatto  nella  stessa  forma  del  precedente,  che
contenga  la  menzione  omessa  o  al   quale   siano   allegate   la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la  copia  della  domanda
indicate al comma precedente". 
    4. Al medesimo articolo 40 sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
commi: 
      "Le nullita' di cui al secondo comma del presente articolo  non
si  applicano  ai  trasferimenti  derivanti  da  procedure  esecutive
immobiliari individuali o concorsuali nonche' a quelli  derivanti  da
procedure di amministrazione straordinaria e di  liquidazione  coatta
amministrativa. 
      Nell'ipotesi in cui  l'immobile  rientri  nelle  previsioni  di
sanabilita' di cui al capo IV della presente legge,  l'aggiudicatario
potra' presentare  domanda  di  oblazione  ai  sensi  del  precedente
articolo 35 entro il 31 dicembre 1986". 
  Art. 8-ter. - Dopo l'articolo 47 della legge 28 febbraio  1985,  n.
47, e' inserito il seguente: 
    "Art. 47-bis. - (Dichiarazioni dei rappresentanti).  -  Tutte  le
dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge,  anche  agli
effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai proprietari o da altri
aventi titolo, possono  essere  rilasciate  anche  da  rappresentanti
legali o volontari". 
  Art. 8-quater. - Non sono perseguibili in qualunque sede coloro che
abbiano demolito o eliminato  le  opere  abusive  entro  la  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". 
  All'articolo 9, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  "3. Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il
15 marzo di ogni  anno  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione,
nell'anno  precedente,  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  con  particolare  riguardo
alla attuazione ed  alla  efficacia  delle  norme  di  prevenzione  e
repressione dell'abusivismo edilizio. 
  4. La prima relazione e' presentata al Parlamento entro il 15 marzo
1986". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma addi' 21 giugno 1985 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI