LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47

Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
Testo in vigore dal: 14-3-1988
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 40. 
                (Mancata presentazione dell'istanza) 
 
  Se nel termine prescritto non viene presentata la  domanda  di  cui
all'articolo 31 per opere abusive realizzate in totale difformita'  o
in  assenza  della  licenza  o  concessione,  ovvero  se  la  domanda
presentata, per la rilevanza  delle  omissioni  o  delle  inesattezze
riscontrate, deve ritenersi dolosamente  infedele,  si  applicano  le
sanzioni di cui al capo  I.  Le  stesse  sanzioni  si  applicano  se,
presentata la  domanda,  non  viene  effettuata  l'oblazione  dovuta.
((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 12 GENNAIO 1988,  N.  2,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 13 MARZO 1988, N. 68)). 
  Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi  quelli
di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o
di servitu', relativi ad edifici o  loro  parti,  sono  nulli  e  non
possono essere rogati se da essi  non  risultano,  per  dichiarazione
dell'alienante, gli estremi della  licenza  o  della  concessione  ad
edificare o  della  concessione  rilasciata  in  sanatoria  ai  sensi
dell'articolo 31 ovvero se agli stessi non viene  allegata  la  copia
per il richiedente  della  relativa  domanda,  munita  degli  estremi
dell'avvenuta presentazione, ovvero  copia  autentica  di  uno  degli
esemplari della domanda medesima, munita degli estremi  dell'avvenuta
presentazione  e  non  siano  indicati  gli   estremi   dell'avvenuto
versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto  comma
dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1  settembre
1967, in luogo degli  estremi  della  licenza  edilizia  puo'  essere
prodotta una dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio,  rilasciata
dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e  per  gli  effetti
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  attestante  che
l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967.  Tale
dichiarazione puo' essere ricevuta  e  inserita  nello  stesso  atto,
ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per  gli
edifici di proprieta' comunale, in luogo degli estremi della  licenza
edilizia o della concessione di edificare,  possono  essere  prodotti
quelli  della  deliberazione  con  la  quale  il  progetto  e'  stato
approvato o l'opera autorizzata. 
  Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente
da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza  della
licenza o della concessione o  dalla  inesistenza  della  domanda  di
concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati
stipulati, ovvero dal fatto che la  costruzione  sia  stata  iniziata
successivamente al 1 settembre 1967, essi possono  essere  confermati
anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella
stessa forma del precedente, che contenga la  menzione  omessa  o  al
quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto  notorio  o
la copia della domanda indicate al comma precedente. 
  Si applica in ogni caso il disposto del terzo  comma  dell'articolo
17 e del primo comma dell'articolo 21. 
  Le nullita' di cui al secondo comma del presente  articolo  non  si
applicano  ai  trasferimenti   derivanti   da   procedure   esecutive
immobiliari individuali o concorsuali nonche' a quelli  derivanti  da
procedure di amministrazione straordinaria e di  liquidazione  coatta
amministrativa. 
  Nella  ipotesi  in  cui  l'immobile  rientri  nelle  previsioni  di
sanabilita' di cui al capo IV della presente legge e sia  oggetto  di
trasferimento  derivante  da  procedure  esecutive,  la  domanda   di
sanatoria puo' essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di
trasferimento dell'immobile purche' le ragioni di credito per cui  si
interviene o procede siano di data anteriore  all'entrata  in  vigore
della presente legge.