stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 novembre 1971, n. 1086

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

nascondi
Testo in vigore dal:  5-1-1972

Art. 14

(Omessa denuncia dei lavori)


Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 4 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.