LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150

Legge urbanistica. (042U1150)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-9-1967
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 41. 
                          Sanzioni penali. 
 
  ((Salvo  quanto   stabilito   dalle   leggi   sanitarie,   per   le
contravvenzioni alle norme  dei  regolamenti  locali  di  igiene,  si
applica: 
  a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalita' esecutive previste  nell'articolo  32  primo
comma; 
  b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a  lire  due  milioni
nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi
nonostante l'ordine di sospensione o  di  inosservanza  del  disposto
dell'articolo 28. 
 
  Qualora non sia possibile procedere alla restituzione  in  pristino
ovvero alla demolizione delle opere  eseguite  senza  la  licenza  di
costruzione  o  in  contrasto  con  questa,   si   applica   in   via
amministrativa una sanzione pecuniaria pari al  valore  venale  delle
opere o  loro  parti  abusivamente  eseguite,  valutato  dall'Ufficio
tecnico erariale. 
 
  La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche
nel caso di annullamento della licenza. 
 
  I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo
sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere  di
urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi  di
cui al secondo e terzo comma)).