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DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 settembre 1918, n. 1444

Che aumenta di altri venti milioni il fondo per anticipazioni agli Istituti di credito agrario, allo scopo di agevolare i prestiti rivolti a favorire le colture alimentari. (018U1444)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1920)
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Testo in vigore dal: 28-11-1920
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri a Noi delegati; 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo  del  Re  dalla  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Veduti i decreti Luogotenenziali 10 maggio 1917, n. 788, 28  giugno
1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566,  30
giugno 1918, n. 1025, e 14 luglio 1918, n. 1100; 
 
  Sentito il Coniglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il fondo di 45 milioni, stanziato con i decreti Luogotenenziali  28
giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile  1918,  n.
566, e 14 luglio 1918, n. 1100, per anticipazioni  agli  Istituti  di
credito agrario, e' aumentato di altri 20 milioni. (1)  (2)  (3)  (4)
(5) ((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919,  n.  318  ha  disposto
(con l'art. 2, comma  1)  che  "Il  fondo  stanziato  con  i  decreti
Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917,  n.  1831,
14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100 e 15 settembre  1918,
n. 1144, e' aumentato di 60 milioni per anticipazioni  da  accordarsi
agli Istituti indicati  nell'articolo  precedente.  Con  decreto  del
ministro di agricoltura sara' fissata la misura delle anticipazioni". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 943 ha disposto  (con
l'art.  2,  comma  1)  che  "Il  fondo  stanziato   con   i   decreti
Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917,  n.  1831,
14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, 15  settembre  1918,
n. 1144, 20 febbraio 1919, n. 318, e' aumentato di venti milioni  per
anticipazioni da  accordarsi  agli  Istituti  indicati  nell'articolo
precedente. Con decreto del ministro di agricoltura sara' fissata  la
misura delle anticipazioni". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Regio Decreto 20 luglio 1919, n. 1363, nel modificare l'art.  2,
comma 1 del Decreto Luogotenenziale 20  febbraio  1919,  n.  318,  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "E'  aumentato
di lire 40 milioni il fondo di 80 milioni  stanziato  con  i  decreti
Luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio  1919,  nn.  318  e  943  per
anticipazioni da accordarsi ad Istituti di credito agrario,  Istituti
ed enti di credito  ordinario  e  cooperativo  in  genere,  Casse  di
risparmio ordinarie e Monti di pieta', al fine di porli in  grado  di
accordare sovvenzioni agli agricoltori del Veneto con le norme e  per
gli scopi di cui ai decreti stessi". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Regio Decreto 20 luglio 1919, n. 1414, ha disposto  (con  l'art.
1, comma 1) che "Il fondo di sessantacinque milioni stanziato  con  i
decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n.
1831, 14 aprile 1918, n. 556, 14 luglio 1918, n. 1100, e 15 settembre
1918, n. 1444, e' aumentato di venti milioni". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il Regio D.L. 13 marzo 1920, n. 421, convertito senza modificazioni
dalla L. 27 luglio 1922, n. 1090, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Il fondo di 85 milioni stanziato con i  decreti  Luogotenenziali
28 giugno 1917, n. 1085, 11 novembre 1917, n. 1831, 14  aprile  1918,
n. 556; 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918,  n.  1444  e  col
Regio decreto 20 luglio 1919,  n.  1414,  e'  aumentato  di  altri  7
milioni". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il Regio Decreto  10  novembre  1920,  n.  1636,  convertito  senza
modificazioni dalla L. 27 luglio 1922,  n.  1090,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di L. 92.000.000,  stanziato  con  i
decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035; 11 novembre 1917, n.
1831; 14 aprile 1918 n. 566; 14 luglio 1918, n.  1100;  15  settembre
1918, n.1444, e i RR. decreti 20 luglio 1919, n.  1414,  e  13  marzo
1920, n. 421, e' aumentato di L. 25 milioni".