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DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1917, n. 1035

che stanzia un fondo di venti milioni per anticipazioni agli Istituti di credito agrario, per somministrazioni agli agricoltori, a termini del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, per l'incremento della cultura dei cereali. (017U1035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1920)
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Testo in vigore dal: 28-11-1920
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita', a Noi delegata; 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo  del  Re  dalla  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Veduto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Per  rendere  piu'  agevoli  i  prestiti  rivolti  a  favorire   la
coltivazione del grano, altri cereali, legumi e  tuberi  commestibili
possono essere concesse agli Istituti di Credito agrario, autorizzati
con leggi speciali, anticipazioni fino  ad  un  importo  di  lire  20
milioni, da prelevare sul fondo di cui ai RR. decreti 18 agosto 1914,
n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
((10)) 
 
  Con decreti del ministro di agricoltura, di concerto  col  ministro
del tesoro, sara'  stabilita  di  volta  in  volta  la  misura  delle
anticipazioni da farsi a ciascun Istituto di credito agrario. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n.  1831  ha  disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "Il  fondo  di  lire  venti  milioni,
stanziato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917,  n.  1035,  per
anticipazioni agli Istituti di credito agrario, allo scopo di rendere
piu' agevoli i prestiti rivolti a favorire la coltivazione del grano,
di altri cereali, di legumi e di tuberi commestibili, e' aumentato di
lire dieci milioni, che verranno concessi a  favore  della  Cassa  di
risparmio del Banco di Napoli, per le Casse  provinciali  di  credito
agrario da essa gestite ai sensi della legge 2 febbraio 1911, n. 70". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 566 ha disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di lire  20,000,000,  stanziato  con
decreto Luogotenenziale 28  giugno  1917,  num  1035,  ed  elevato  a
30,000,000 con decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1831; per
anticipazioni agli Istituti di credito agrario allo scopo di  rendere
piu' agevoli i prestiti rivolti a favorire la coltivazione del grano,
di altri cereali, di legumi e tuberi commestibili,  e'  aumentato  di
altri 10,000,000 che  verranno  concessi  a  favore  della  Cassa  di
Risparmio del Banco di Napoli per le Casse  provinciali  di'  credito
agrario da essa gestite, ai sensi della legge 2 febbraio 1911, n. 70,
e per gli altri Istituti nazionali di credito agrario di cui all'art.
1 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1100 ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di 20 milioni, stanziato con decreto
Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035, e elevato a 40 milioni con i
decreti Luogotenenziali 11 novembre 1917, n. 1831, e 14 aprile  1918,
n. 556, per anticipazioni agli  Istituti  di  credito  agrario,  allo
scopo di rendere piu'  agevoli  i  prestiti  rivolti  a  favorire  la
coltivazione del grano, altri cereali, legumi e tuberi  commestibili,
e' aumentato di altri cinque milioni che verranno concessi  a  favore
della Cassa di risparmio del Banco di Napoli per le Casse provinciali
di credito agrario da essa gestite ai sensi della legge  12  febbraio
1911, n. 70, e per gli altri  Istituti  di  credito  agrario  di  cui
all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1444  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di 45 milioni, stanziato con  i
decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n.
1831, 14 aprile 1918,  n.  566,  e  14  luglio  1918,  n.  1100,  per
anticipazioni agli Istituti di credito agrario, e' aumentato di altri
20 milioni". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919,  n.  318  ha  disposto
(con l'art. 2, comma  1)  che  "Il  fondo  stanziato  con  i  decreti
Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917,  n.  1831,
14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100 e 15 settembre  1918,
n. 1144, e' aumentato di 60 milioni per anticipazioni  da  accordarsi
agli Istituti indicati  nell'articolo  precedente.  Con  decreto  del
ministro di agricoltura sara' fissata la misura delle anticipazioni". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 943 ha disposto  (con
l'art.  2,  comma  1)  che  "Il  fondo  stanziato   con   i   decreti
Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917,  n.  1831,
14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, 15  settembre  1918,
n. 1144, 20 febbraio 1919, n. 318, e' aumentato di venti milioni  per
anticipazioni da  accordarsi  agli  Istituti  indicati  nell'articolo
precedente. Con decreto del ministro di agricoltura sara' fissata  la
misura delle anticipazioni". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il Regio Decreto 20 luglio 1919, n. 1363 nel modificare  l'art.  2,
comma 1 del  Decreto  Luogotenenziale  25  maggio  1919,  n.  943  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "E'  aumentato
di lire 40 milioni il fondo di 80 milioni  stanziato  con  i  decreti
Luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio  1919,  nn.  318  e  943  per
anticipazioni da accordarsi ad Istituti di credito agrario,  Istituti
ed enti di credito  ordinario  e  cooperativo  in  genere,  Casse  di
risparmio ordinarie e Monti di pieta', al fine di porli in  grado  di
accordare sovvenzioni agli agricoltori del Veneto con le norme e  per
gli scopi di cui ai decreti stessi". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il Regio Decreto 20 luglio 1919, n. 1414 ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Il fondo di  sessantacinque  milioni  stanziato  con  i
decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n.
1831, 14 aprile 1918, n. 556, 14 luglio 1918, n. 1100, e 15 settembre
1918, n. 1444, e' aumentato di venti milioni". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il  Regio  D.L.  13  marzo  1920,   n.   421,   convertito,   senza
modificazioni, dalla L. 27 luglio 1922,  n.  1090  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "Il  fondo  di  85  milioni  stanziato  con  i
decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1085, 11 novembre 1917, n.
1831, 14 aprile 1918, n. 556; 14 luglio 1918, n. 1100,  15  settembre
1918, n. 1444 e col  Regio  decreto  20  luglio  1919,  n.  1414,  e'
aumentato di altri 7 milioni". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il Regio Decreto 10 novembre 1920, n. 1636 ha disposto (con  l'art.
1, comma 1) che "Il fondo di L. 92.000.000, stanziato con  i  decreti
Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035; 11 novembre 1917,  n.  1831;
14 aprile 1918 n. 566; 14 luglio 1918, n. 1100;  15  settembre  1918,
n.1444, e i RR. decreti 20 luglio 1919, n. 1414, e 13 marzo 1920,  n.
421, e' aumentato di L. 25 milioni".