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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2007, n. 156

Regolamento concernente: «Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2024)
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Testo in vigore dal: 4-10-2007
al: 27-3-2024
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 1, commi 6 e 19, lettera d), del decreto-legge  18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  149  del  29
giugno 2006, con il quale le funzioni di indirizzo e coordinamento di
tutte le iniziative, anche normative, nelle  materie  concernenti  le
politiche giovanili e le attivita' sportive sono  state  delegate  al
Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive; 
  Vista la decisione n. 1719/2006/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15  novembre  2006,  che  istituisce  il   programma
«Gioventu' in azione» per il periodo 2007-2013; 
  Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n.  297,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, che  all'articolo
5 costituisce, ai sensi dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2007; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1441/2007, espresso dalla
sezione consultiva per gli  atti  normativi  nelle  adunanze  del  16
aprile e del 18 giugno 2007; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 giugno 2007; 
  Sulla proposta  del  Ministro  per  le  politiche  giovanili  e  le
attivita' sportive e del  Ministro  della  solidarieta'  sociale,  di
concerto con i Ministri per le  politiche  europee,  dell'economia  e
delle finanze, della pubblica istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e  per  le  riforme  e   le   innovazioni   nella   pubblica
amministrazione; 
 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
    Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani 
 
  1. E' emanato lo statuto  dell'Agenzia  nazionale  per  i  giovani,
allegato  al  presente  regolamento,   che   ne   costituisce   parte
integrante. 
  2. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato Roma, addi' 27 luglio 2007 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                                  Melandri, Ministro per le politiche 
                              giovanili e le attivita' sportive 
                                 Ferrero, Ministro della solidarieta' 
                              sociale 
                                    Bonino, Ministro per le politiche 
                              europee 
                               Padoa Schioppa, Ministro dell'economia 
                              e delle finanze 
                                     Fioroni, Ministro della pubblica 
                              istruzione 
                                   Mussi, Ministro dell'universita' e 
                              della ricerca 
                               Nicolais, Ministro per le riforme e le 
                                           innovazioni nella pubblica 
                              amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Mastella 
 
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2007 
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 354 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
                              Note alle premesse:

              - L'art.  87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo ed
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «  2.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il  testo  dei  commi 6 e 19, lettera d), dell'art. 1
          del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181 (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  riordino delle attribuzioni della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e dei Ministeri),
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n.
          114,   convertito   dalla  legge  17 luglio  2006,  n.  233
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          18 maggio  2006,  n.  181,  recante disposizioni urgenti in
          materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo
          per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia di
          funzioni  ed  organizzazione della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  e  dei Ministeri), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 17 luglio 2006, n. 164, e' il seguente:
              «6. E'   istituito   il  Ministero  della  solidarieta'
          sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
          risorse   finanziarie,   strumentali  e  di  personale:  le
          funzioni   attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  dall'art.  46, comma 1, lettera c), del
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in materia di
          politiche  sociali  e  di  assistenza,  fatto  salvo quanto
          disposto  dal  comma 19 del presente articolo; i compiti di
          vigilanza  dei  flussi di entrata dei lavoratori esteri non
          comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46
          del  citato  decreto  legislativo  n.  300  del 1999, e neo
          comunitari,   nonche'  i  compiti  di  coordinamento  delle
          politiche  per  l'integrazione  degli  stranieri immigrati.
          Restano  ferme  le  attribuzioni del Ministero del lavoro e
          della   previdenza   sociale   in   materia   di  politiche
          previdenziali.  Con il decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
          individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
          aventi  natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle
          funzioni  di  indirizzo  e vigilanza sugli enti di settore;
          possono  essere, altresi', individuate forme di avvalimento
          per  l'esercizio  delle  rispettive funzioni. Sono altresi'
          trasferiti  al Ministero della solidarieta' sociale, con le
          inerenti  risorse  finanziarie  e con l'Osservatorio per il
          disagio  giovanile  legato alle tossicodipendenze di cui al
          comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri. L'art. 6-bis del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il
          personale  in  servizio  presso  il  soppresso dipartimento
          nazionale  per  le  politiche  antidroga  e' assegnato alle
          altre   strutture   della   Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  fatto  comunque  salvo quanto previsto dall'art.
          12,  comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          e  successive  modificazioni.  Sono,  infine, trasferite al
          Ministero della solidarieta' sociale le funzioni in materia
          di  Servizio  civile  nazionale  di cui alla legge 8 luglio
          1998,  n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto
          legislativo  5 aprile  2002,  n.  77, per l'esercizio delle
          quali   il  Ministero  si  avvale  delle  relative  risorse
          finanziarie,  umane  e  strumentali.  Il Ministro esercita,
          congiuntamente   con   il   Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
          nazionale italiana del programma comunitario gioventu'.».
              «19.  Sono  attribuite  al Presidente del Consiglio dei
          Ministri:
                a) - c) (omissis);
                d) le   funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia  di  politiche  giovanili,  nonche'  le funzioni di
          competenza  statale  attribuite  al  Ministero del lavoro e
          delle  politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
          del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
          di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni,
          ivi   comprese   le   funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza
          sull'Agenzia  nazionale  italiana del programma comunitario
          gioventu',  esercitate congiuntamente con il Ministro della
          solidarieta'  sociale.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  puo'  prendere  parte  alle  attivita'  del Forum
          nazionale dei giovani;».
              - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          29 giugno   2006,  n.  149  si  delegano  le  funzioni  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  materia  di
          politiche  giovanili  ed  attivita'  sportive,  al Ministro
          senza portafoglio on. dott.ssa Giovanna Melandri.
              - La decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  15 novembre  2006,  che istituisce il
          programma  «Gioventu'  in azione» per il periodo 2007-2013,
          e' pubblicata nella GUCE L 327 del 24 novembre 2006.
              - Il  testo  dell'art.  5 del decreto-legge 27 dicembre
          2006, n. 297 (Disposizioni urgenti per il recepimento delle
          direttive   comunitarie   2006/48/CE  e  2006/49/CE  e  per
          l'adeguamento  a  decisioni  in ambito comunitario relative
          all'assistenza   a   terra   negli  aeroporti,  all'Agenzia
          nazionale   per   i   giovani  e  al  prelievo  venatorio),
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
          299, e' il seguente:
              «Art.  5  (Agenzia  nazionale  per  i giovani). - 1. In
          attuazione  della  decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento
          europeo   e   del   Consiglio,  del  15 novembre  2006,  e'
          costituita,  ai  sensi  dell'art. 8 del decreto legislativo
          30 luglio  1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani,
          con  sede  in  Roma.  Le  funzioni di indirizzo e vigilanza
          sull'Agenzia  sono esercitate congiuntamente dal Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri o dal Ministro delegato per le
          politiche  giovanili  e  dal  Ministro  della  solidarieta'
          sociale.
              2.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente  decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per
          i  giovani  le  dotazioni  finanziarie,  strumentali  e  di
          personale   dell'Agenzia   nazionale   italiana  gioventu',
          costituita  presso il Ministero della solidarieta' sociale,
          che    viene   conseguentemente   soppressa.   Le   risorse
          dell'Agenzia   sono   prevalentemente   utilizzate  per  il
          perseguimento  delle  finalita'  istituzionali  alla stessa
          attribuite.».
              - Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo del
          30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma dell'Organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 30 agosto
          1999, n. 203 del supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate  da  Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
          servizio  delle  amministrazioni  pubbliche, comprese anche
          quelle regionali e locali.
              2.   Le   agenzie  hanno  piena  autonomia  nei  limiti
          stabiliti  dalla legge e sono sottoposte al controllo della
          Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
          14 gennaio  1994,  n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
          indirizzo   e  di  vigilanza  di  un  Ministro  secondo  le
          disposizioni   del   successivo   comma 4,   e  secondo  le
          disposizioni  generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
          14  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993 e successive
          modificazioni.
              3.  L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia viene
          conferito  in  conformita'  alle  disposizioni  dettate dal
          precedente  art. 5 del presente decreto per il conferimento
          dell'incarico di capo del dipartimento.
              4.  Con  regolamenti  emanati  ai  sensi  dell'art. 17,
          comma 2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministri
          competenti,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti   delle  Agenzie  istituite  dal  presente  decreto
          legislativo,  in conformita' ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) definizione   delle   attribuzioni  del  Direttore
          generale  dell'Agenzia  anche  sulla  base delle previsioni
          contenute  nel  precedente  art. 5 del presente decreto con
          riferimento al capo del dipartimento;
                b) attribuzione  al Direttore generale e ai dirigenti
          dell'Agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,    nonche'    della    responsabilita'   per   il
          conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,   di   massimali  di  spesa  predeterminati  dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
                c) previsione  di  un comitato direttivo, composto da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia,
          in  numero  non  superiore  a  quattro,  con  il compito di
          coadiuvare   il  Direttore  generale  nell'esercizio  delle
          attribuzioni ad esso conferite;
                d) definizione  dei poteri ministeriali di vigilanza,
          che   devono   comprendere,   comunque,   oltre   a  quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2:
                  d1)   l'approvazione  dei  programmi  di  attivita'
          dell'Agenzia  e  di  approvazione dei bilanci e rendiconti,
          secondo    modalita'   idonee   a   garantire   l'autonomia
          dell'Agenzia;
                  d2)  l'emanazione  di  direttive  con l'indicazione
          degli obiettivi da raggiungere;
                  d3)    l'acquisizione   di   dati   e   notizie   e
          l'effettuazione  di  ispezioni  per  accertare l'osservanza
          delle prescrizioni impartite;
                  d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
          da intraprendere;
                e) definizione,  tramite  una apposita convenzione da
          stipularsi  tra  il  Ministro  competente  e  il  Direttore
          generale   dell'Agenzia,   degli  obiettivi  specificamente
          attribuiti  a  quest'ultima,  nell'ambito della missione ad
          essa  affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
          temporale  determinato;  dell'entita' e delle modalita' dei
          finanziamenti   da   accordare  all'Agenzia  stessa;  delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di  verifica  dei  risultati  di  gestione; delle modalita'
          necessarie   ad   assicurare  al  Ministero  competente  la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'Agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
                f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio,
          nei  limiti  del  fondo  stanziato a tale scopo in apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          Ministero  competente; attribuzione altresi' all'Agenzia di
          autonomi   poteri   per   la   determinazione  delle  norme
          concernenti   la   propria  organizzazione  ed  il  proprio
          funzionamento,  nei limiti fissati dalla successiva lettera
          l);
                g) regolazione  su base convenzionale dei rapporti di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione     tra    l'Agenzia    ed    altre    pubbliche
          amministrazioni,   sulla  base  di  convenzioni  quadro  da
          deliberarsi da parte del Ministro competente;
                h) previsione  di  un collegio dei revisori, nominato
          con  decreto  del  Ministro  competente,  composto  di  tre
          membri,  due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
          revisori  dei  conti o tra persone in possesso di specifica
          professionalita';   previsione   di  un  membro  supplente;
          attribuzione  dei  relativi  compensi,  da  determinare con
          decreto  del Ministro competente di concerto con quello del
          tesoro;
                i) istituzione  di  un apposito organismo preposto al
          controllo  di  gestione ai sensi del decreto legislativo di
          riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche;
                l) determinazione  di una organizzazione dell'Agenzia
          rispondente  alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza ed
          efficacia   dell'adozione  amministrativa;  attribuzione  a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  Agenzia,  adottati  dal
          Direttore  generale  dell'Agenzia  e approvati dal Ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa,  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
          esigenze    funzionali,    e   devoluzione   ad   atti   di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;   applicazione  dei  criteri  di  mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni e integrazioni;
                m) facolta'  del  Direttore  generale dell'Agenzia di
          deliberare   e   proporre   all'approvazione  del  Ministro
          competente,  di concerto con quello del tesoro, regolamenti
          interni    di    contabilita'   ispirati,   ove   richiesto
          dall'attivita'  dell'Agenzia, a principi civilistici, anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».