stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2007, n. 137

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/9/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2018)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-9-2007 al: 31-12-2017
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modalità di attribuzione delle quote dei proventi erariali spettanti alla regione
1. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. Le quote dei proventi di cui al comma 1, oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, direttamente alla regione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.
3. Le quote dei proventi di cui al comma 1 diversi da quelli oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale di cui al comma 2 sono riversate dai soggetti ai quali affluiscono direttamente alla regione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.
4. In attuazione dell'articolo 3, comma 7, del Protocollo d'intesa stipulato tra il Governo e la regione Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria statale per l'anno 2008, nell'ambito delle disposizioni che ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato e la regione, fra le entrate regionali sono comprese, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, le ritenute sui redditi da pensione, di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963, è il seguente:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 49 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:
«Art. 49. - Spettano alla regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della regione stessa:
1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) 9,1 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.».
- Il testo dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997, è il seguente:
«Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari). - 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'art. 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.».
- Il testo del comma 7, dell'art. 3 del Protocollo d'intesa stipulato tra il Governo e la regione Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006, è il seguente:
«7. Le parti esprimono inoltre la volontà di istituzionalizzare, nelle forme ritenute più opportune:
la previsione dell'art. 30 della legge n. 289/2002, che individua la possibilità di adeguare la compartecipazione dei tributi erariali in presenza di significative modificazioni del quadro finanziario di riferimento nel settore sanitario, laddove attenzione dovrà essere posta anche sugli aspetti correlati agli investimenti nel medesimo settore;
la verifica e la risoluzione di altre anomalie dell'attuale andamento del gettito, come a mero titolo esemplificativo, quella che fa uscire dal precitato ambito i redditi dei cittadini del territorio regionale nel momento in cui l'emolumento percepito si trasforma da reddito di lavoro in reddito di quiescenza.».
- Il testo dell'art. 49, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302, supplemento ordinario, del 31 dicembre 1986, è il seguente:
«Art. 49 (Redditi da lavoro dipendente). - 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione dei lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.».