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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1982, n. 953

Misure in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (in G.U. 01/03/1983, n.58)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal:  2-3-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

((Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 7, quarto comma, le parole "e agli articoli 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti "e agli articoli 25, 25-bis e 28";
all'articolo 21, secondo comma, le parole "dell'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 25 e 25-bis"; e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le provvigioni di cui all'articolo 25-bis la registrazione può avvenire cumulativamente con riferimento a ciascun mese";
dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:
"ART. 25-bis. - (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari). I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata al 50 per cento delle provvigioni percepite. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti";
all'articolo 29, ultimo comma, le parole di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 26, quinto comma, e 28 sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-bis, 26, quinto comma, e 28".
All'articolo 3, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "degli articoli 23, 24, 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28".
Le disposizioni dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano sulle provvigioni dovute per le prestazioni rese dal 1 gennaio 1983.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede, con propri decreti a stabilire gli indici e i coefficienti presuntivi di reddito o di maggiore reddito di cui al quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Al terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, sono aggiunte, in fine, le parole "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali"; la disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1974. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, sono soppressi.
Nel primo e nel settimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "quattrocento ottanta milioni", sono sostituite dalle seguenti: "settecento ottanta milioni".
Per l'anno 1983 si considerano minori le imprese che nell'anno 1982 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a settecento ottanta milioni di lire, semprechè l'anno 1983 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600))
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((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 28 febbraio 1983, n.53 ha disposto che l'originario art. 3 è sostituito dal presente art. 2.