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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 598

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1986)
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Testo in vigore dal:  2-3-1983
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Art. 20

Componenti positivi dell'imponibile


Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell'art. 2. Si considerano latte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Sono considerate in ogni caso commerciali le seguenti attività: a) cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Non sono invece considerate attività commerciali: la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati esclusivamente al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative non aventi fini di lucro, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità
((le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali))
. (6)
((5))
Non sono considerate attività commerciali le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. (4)
Le plusvalenze patrimoniali concorrono a formare il reddito imponibile soltanto se sono state realizzate mediante operazioni speculative ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o mediante cessione di beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate.
Delle sopravvenienze attive si tiene conto soltanto se inerenti a tali attività.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 887, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 4) che la presente disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1974.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 28 dicembre 1982, n.954 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1974.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 1982, n.953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n.53, ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1974.