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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2015
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Art. 25

Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi.


I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 15 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al 17 per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. (21a) (30) (54) (70)
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non costituiscano acconto di maggiori compensi.
I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
((132))
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AGGIORNAMENTO (21a)

Il D.L. 30 settembre 1982, n.688 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n.873 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "Le ritenute del 15 per cento e del 17 per cento, previste dal primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevate al 18 per cento ed al 20 per cento."
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AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 33 comma 1) che "La ritenuta del 18 per cento di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è elevata al 19 per cento."
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AGGIORNAMENTO (54)

La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 21 comma 11) che "nell'articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:
1) al primo comma le parole: "19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";"
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AGGIORNAMENTO (70)

La L. 21 novembre 2000, n.342 ha disposto (con l'art. 34 comma 4) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001."
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AGGIORNAMENTO (132)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 725) che "L'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva l'articolo 4 del codice della navigazione".