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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1982, n. 688

Misure urgenti in materia di entrate fiscali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873 (in G.U. 29/11/1982, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/07/2002)
Testo in vigore dal:  30-9-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni intese ad incrementare le entrate fiscali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 43.830 a lire 50.723 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera b), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri o italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 28.000 a L. 35.105 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera e), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 4.383 a L. 5.072,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine su petrolio lampante di cui al punto 3-a dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 4.750 a L. 25.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera D), punto 4), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "cherosene", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 475 a L. 2.500 per ettolitro alla temperatura di 15 Gradi C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale.
Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere d), punto 3), ed f), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 2.400 a L. 5.000 e da L. 3.030 a L. 5.639 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.
Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera h), punti 1-b), 1-c) ed 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili, diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 1.055 a L. 1.415, da L. 1.160 a L. 1.680 e da L. 3.680 a L. 5.100 per quintale.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 44.711 a L. 52.635 per quintale.
L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da L. 127,69 a L. 162,16.
L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulla benzina, sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e sul metano per autotrazione è elevata dal 18 per cento al 20 per cento.