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DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 28

Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/3/2007
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Testo in vigore dal: 25-3-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  n.  2003/41/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  3  giugno  2003,  relativa  alle  attivita'  e  alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
  Visto  l'articolo 18  della  legge  25 gennaio  2006, n. 29, che ha
introdotto  l'articolo 29-bis  nella  legge  18 aprile  2005,  n. 62,
recante   disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  comunitari
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
  Visto  il  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni,   recante   disciplina   delle   forme  pensionistiche
complementari,  a  norma  dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 dicembre  2005,  n. 252, recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro
e  della  previdenza  sociale, degli affari esteri, della giustizia e
per gli affari regionali e le autonomie locali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
            Investimenti delle risorse dei fondi pensione
  1.   Dopo  il  comma  5  dell'articolo 6  del  decreto  legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:
  «5-bis.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
sentita la COVIP, sono individuati:
    a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie    disponibilita',    avendo    presente   il   perseguimento
dell'interesse  degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi
di  investimento  qualora  siano  giustificati  da  un punto di vista
prudenziale;
    b) i  criteri  di  investimento  nelle  varie categorie di valori
mobiliari;
    c) le  regole  da  osservare in materia di conflitti di interesse
tenendo conto delle specificita' dei fondi pensione e dei principi di
cui   alla   direttiva  2004/39/CE,  alla  normativa  comunitaria  di
esecuzione e a quella nazionale di recepimento.
  5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della
propria  politica  di  investimento,  anche in riferimento ai singoli
comparti  eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno
con  cadenza  triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi
agli interessi degli iscritti.
  5-quater.  Secondo modalita' definite dalla COVIP, i fondi pensione
danno  informativa  agli  iscritti  delle  scelte  di  investimento e
predispongono  apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della
propria  politica  di  investimento,  illustrando  anche  i metodi di
misurazione  e  le  tecniche  di gestione del rischio di investimento
utilizzate  e la ripartizione strategica delle attivita' in relazione
alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il
documento  e'  riesaminato  almeno  ogni  tre  anni  ed  e'  messo  a
disposizione  degli  aderenti  e dei beneficiari del fondo pensione o
dei loro rappresentanti che lo richiedano.».
  2.  Al  comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
  «c-bis)  il  patrimonio del fondo pensione deve essere investito in
misura  predominante  su  mercati  regolamentati. Gli investimenti in
attivita'   che   non   sono  ammesse  allo  scambio  in  un  mercato
regolamentato   devono  in  ogni  caso  essere  mantenute  a  livelli
prudenziali.».
  3.  Al  comma 2  dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre
2005,  n.  252, le parole: «comma 11» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 5-bis».
  4.  Al  comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: «comma 11, lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 5-bis, lettera c).».
  5.  Al  comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre
2005,  n.  252, dopo le parole: «assumere o concedere prestiti,» sono
inserite le seguenti: «prestare garanzie in favore di terzi,».
  6.  Al  comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre
2005,  n.  252,  le  parole: «I soggetti con i quali e' consentita la
stipulazione  delle  convenzioni  ai  sensi dell'articolo 6, comma 1»
sono  sostituite  dalle  seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1,  lettere e)  e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  direttiva 2003/41/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          23 settembre 2003, n. L 235.
              - La  legge 25 gennaio 2006, n. 29, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  8 febbraio  2006,  n.  32, supplemento
          ordinario.
              - L'art.  29-bis  della  legge  18 aprile  2005, n. 62,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
          supplemento ordinario, cosi' recita:
              «Art. 29-bis (Attuazione della direttiva 2003/41/CE del
          3 giugno  2003  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          relativa  alle  attivita'  e  alla  supervisione degli enti
          pensionistici  aziendali o professionali). - 1. Il Governo,
          su  proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze di
          concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
          sociali,  acquisito  il  parere della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano, e' delegato ad adottare,
          entro  diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  un  decreto legislativo recante le
          norme  per  il  recepimento  della direttiva 2003/41/CE del
          3 giugno  2003  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          relativa  alle  attivita'  e  alla  supervisione degli enti
          pensionistici aziendali o professionali.
              2.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma 1, il Governo, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi previsti dal
          comma 3,  e  con  la  procedura  stabilita  per  il decreto
          legislativo  di  cui  al comma 1, puo' emanare disposizioni
          integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
              3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata
          ai  principi  in  essa  contenuti  in  merito all'ambito di
          applicazione   della   disciplina,   alle   condizioni  per
          l'esercizio  dell'attivita'  e  ai  compiti  di  vigilanza,
          nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
                a) disciplinare,  anche  mediante  l'attribuzione dei
          relativi  poteri e competenze regolamentari e organizzative
          alla  Commissione  di  vigilanza sui fondi pensione, di cui
          all'art.  16,  comma 2,  del  decreto legislativo 21 aprile
          1993, n. 124, i seguenti aspetti:
                  1)  l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza,
          in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure
          dirette  a  conseguire  la  corretta  gestione  delle forme
          pensionistiche   complementari   e   ad  evitare  o  sanare
          eventuali  irregolarita'  che  possano ledere gli interessi
          degli  aderenti  e  dei  beneficiari,  incluso il potere di
          inibire o limitare l'attivita';
                  2)  l'irrogazione  di  sanzioni  amministrative  di
          carattere   pecuniario,   da  parte  della  Commissione  di
          vigilanza  sui  fondi  pensione,  nel rispetto dei principi
          della   legge   24 novembre  1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni,  nonche'  dei  seguenti  criteri  direttivi:
          nell'ambito  del  limite  minimo  di  500 euro e massimo di
          25.000  euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella
          loro  entita',  tenendo  conto  della diversa potenzialita'
          lesiva  dell'interesse  protetto  che  ciascuna  infrazione
          presenta  in astratto, di specifiche qualita' personali del
          colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
          di   prevenzione,   controllo   o  vigilanza,  nonche'  del
          vantaggio  patrimoniale  che  l'infrazione  puo'  recare al
          colpevole  o  alla  persona  o  ente nel cui interesse egli
          agisce;  deve  essere sancita la responsabilita' degli enti
          ai  quali appartengono i responsabili delle violazioni, per
          il  pagamento  delle  sanzioni,  e  regolato  il diritto di
          regresso verso i predetti responsabili;
                  3)  la costituzione e la connessa certificazione di
          riserve tecniche e di attivita' supplementari rispetto alle
          riserve   tecniche   da   parte   dei  fondi  pensione  che
          direttamente  coprono  rischi  biometrici o garantiscono un
          rendimento  degli  investimenti o un determinato livello di
          prestazioni;
                  4)   la   separazione  giuridica  tra  il  soggetto
          promotore  e  le  forme  pensionistiche  complementari  con
          riguardo  alle  forme  interne a enti diversi dalle imprese
          bancarie e assicurative;
                  5)  l'esclusione  dell'applicazione della direttiva
          2003/41/CE  alle  forme  pensionistiche  complementari  che
          contano  congiuntamente  meno  di cento aderenti in totale,
          fatta  salva  l'applicazione dell'art. 19 della direttiva e
          delle  misure  di vigilanza che la Commissione di vigilanza
          sui   fondi   pensione   ritenga   necessarie  e  opportune
          nell'esercizio   dei   suoi   poteri.  In  ogni  caso  deve
          prevedersi  il  diritto  di applicare le disposizioni della
          direttiva  su  base  volontaria,  ferme le esclusioni poste
          dall'art. 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;
                b) disciplinare,  anche  mediante  l'attribuzione dei
          relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione
          di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attivita'
          transfrontaliera,   da  parte  delle  forme  pensionistiche
          complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da
          parte   delle   forme   pensionistiche   complementari  ivi
          operanti,   in   particolare   individuando   i  poteri  di
          autorizzazione,   comunicazione,   vigilanza,   anche   con
          riguardo  alla  vigente normativa in materia di diritto del
          lavoro  e  della  sicurezza  sociale, nonche' in materia di
          informazione agli aderenti;
                c) disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo
          scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza sui
          fondi   pensione,  le  altre  autorita'  di  vigilanza,  il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
          Ministero  dell'economia e delle finanze, sia nella fase di
          costituzione  che  nella  fase  di  esercizio  delle  forme
          pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il
          divieto  di opposizione reciproca del segreto d'ufficio fra
          le suddette istituzioni;
                d) disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo
          scambio  di  informazioni  fra le istituzioni nazionali, le
          istituzioni  comunitarie e quelle degli altri Paesi membri,
          al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
              4.  Il  Governo,  al  fine  di garantire un corretto ed
          integrale  recepimento della direttiva 2003/41/CE, provvede
          al  coordinamento  delle  disposizioni  di attuazione della
          delega   di   cui   al   comma 1   con  le  norme  previste
          dall'ordinamento    interno,    in   particolare   con   le
          disposizioni  del  decreto  legislativo  21 aprile 1993, n.
          124,  recante  i  principi fondamentali in materia di forme
          pensionistiche  complementari,  eventualmente  adattando le
          norme  vigenti  in  vista del perseguimento delle finalita'
          della direttiva medesima.
              5.  Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono
          derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza
          pubblica.
              6.   Si   applica  la  procedura  di  cui  all'art.  1,
          comma 3.».
              - Il  decreto  legislativo  21 aprile  1993, n. 124, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97,
          supplemento ordinario.
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera v),
          della  legge  23 ottobre  1992, n. 421, recante: «Delega al
          Governo  per  la  razionalizzazione  e  la  revisione delle
          discipline  in  materia di sanita', di pubblico impiego, di
          previdenza e di finanza territoriale.»:
              «Art.  3 (Previdenza). - 1. Il Governo della Repubblica
          e'  delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  salvo  quanto
          previsto  al  comma 2  del  presente  articolo,  uno o piu'
          decreti   legislativi   per   il   riordino   del   sistema
          previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici,
          salvaguardando   i   diritti   quesiti,  con  lo  scopo  di
          stabilizzare  al  livello  attuale  il  rapporto  tra spesa
          previdenziale  e  prodotto interno lordo e di garantire, in
          base   alle   disposizioni   di   cui   all'art.  38  della
          Costituzione e ferma restando la pluralita' degli organismi
          assicurativi,    trattamenti    pensionistici   obbligatori
          omogenei,  nonche'  di  favorire  la  costituzione, su base
          volontaria,   collettiva   o   individuale,   di  forme  di
          previdenza  per  l'erogazione  di trattamenti pensionistici
          complementari,  con  l'osservanza  dei  seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) u) (omissis);
                v) previsione  di  piu'  elevati livelli di copertura
          previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e
          la  vigilanza  di  forme  di  previdenza,  anche articolate
          secondo  criteri  di  flessibilita'  e diversificazione per
          categorie  di beneficiari, per la erogazione di trattamenti
          pensionistici   complementari   del   sistema  obbligatorio
          pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi
          ed  i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva
          o  individuale,  con  garanzia  di  autonomia e separazione
          contabile  e  patrimoniale,  mediante  gestioni  dirette  o
          convenzionate  affidate,  in  regime  di  concorrenza, agli
          organismi  gestori delle forme obbligatorie di previdenza e
          assistenza  ivi  compresi  quelli  cui  si applica l'art. 1
          della  legge  9 marzo  1989,  n.  88,  nonche' alle imprese
          assicurative  abilitate  alla  gestione del ramo VI, di cui
          alla  tabella  allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742,
          alle  societa'  di  intermediazione  mobiliare  (SIM)  e ad
          operatori  pubblici  e privati, con l'osservanza di sistemi
          di  capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di
          amministrazione  e  di  controllo interno di rappresentanti
          dei   soggetti   che   concorrono  al  finanziamento  delle
          gestioni,  prevedendosi  la  possibilita' di concessione di
          agevolazioni   fiscali   in   coerenza  con  gli  obiettivi
          stabiliti  dall'art.  17  della  legge 29 dicembre 1990, n.
          408;».
              - Il  decreto  legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
          289, supplemento ordinario.
              - La  legge  28 dicembre  2005,  n.  262, e' pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   28 dicembre  2005,  n.  301,
          supplemento ordinario.
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  6,  del citato decreto
          legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.   6   (Regime   delle   prestazioni   e   modelli
          gestionali).  -  1.  I  fondi  pensione  di cui all'art. 3,
          comma 1,   lettere   da a)   a h),  gestiscono  le  risorse
          mediante:
                a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
          dell'attivita'  di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del
          decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, ovvero con
          soggetti  che  svolgono  la  medesima  attivita',  con sede
          statutaria  in  uno  dei Paesi aderenti all'Unione europea,
          che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
                b) convenzioni   con   imprese  assicurative  di  cui
          all'art.  2  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n.
          209,  mediante  ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei
          rami   vita,  ovvero  con  imprese  svolgenti  la  medesima
          attivita',  con  sede  in uno dei Paesi aderenti all'Unione
          europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
                c) convenzioni   con   societa'   di   gestione   del
          risparmio,  di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n.  58  e  successive  modificazioni,  ovvero  con  imprese
          svolgenti  la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi
          aderenti  all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
          riconoscimento;
                d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
          societa'  immobiliari  nelle  quali  il fondo pensione puo'
          detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
          comma 13,  lettera a),  nonche' di quote di fondi comuni di
          investimento  immobiliare  chiusi  nei  limiti  di cui alla
          lettera e);
                e) sottoscrizione  e  acquisizione  di quote di fondi
          comuni   di   investimento   mobiliare  chiusi  secondo  le
          disposizioni  contenute  nel decreto di cui al comma 11, ma
          comunque   non  superiori  al  20  per  cento  del  proprio
          patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
              2.   Gli   enti   gestori   di   forme   pensionistiche
          obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza
          e  del  mercato,  possono  stipulare  con  i fondi pensione
          convenzioni  per  l'utilizzazione  del servizio di raccolta
          dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
          delle  prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali
          anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di
          cui  debbono  conservare  in  ogni  caso la maggioranza del
          capitale  sociale;  detto  servizio deve essere organizzato
          secondo  criteri  di  separatezza contabile dalle attivita'
          istituzionali del medesimo ente.
              3.  Alle  prestazioni  di cui all'art. 11 erogate sotto
          forma  di  rendita  i  fondi  pensione  provvedono mediante
          convenzioni  con  una  o  piu'  imprese assicurative di cui
          all'art.  2  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali
          adeguati,   in  conformita'  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  7-bis.  I  fondi  pensione sono autorizzati dalla
          COVIP  all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo
          all'adeguatezza  dei  mezzi  patrimoniali costituiti e alla
          dimensione del fondo per numero di iscritti.
              4. (Abrogato).
              5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
          definita  e  per le eventuali prestazioni per invalidita' e
          premorienza,   sono   in   ogni   caso  stipulate  apposite
          convenzioni   con   imprese  assicurative.  Nell'esecuzione
          ditali convenzioni non si applica l'art. 7.
              5-bis.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
                a) le  attivita' nelle quali i fondi pensione possono
          investire  le  proprie  disponibilita',  avendo presente il
          perseguimento  dell'interesse degli iscritti, eventualmente
          fissando  limiti  massimi  di  investimento  qualora  siano
          giustificati da un punto di vista prudenziale;
                b) i criteri di investimento nelle varie categorie di
          valori mobiliari;
                c) le  regole da osservare in materia di conflitti di
          interesse   tenendo  conto  delle  specificita'  dei  fondi
          pensione  e  dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE,
          alla   normativa  comunitaria  di  esecuzione  e  a  quella
          nazionale di recepimento.
              5-ter.  I  fondi pensione definiscono gli obiettivi e i
          criteri  della  propria  politica di investimento, anche in
          riferimento  ai  singoli comparti eventualmente previsti, e
          provvedono  periodicamente,  almeno  con cadenza triennale,
          alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi
          degli iscritti;
              5-quater.  Secondo  modalita'  definite  dalla COVIP, i
          fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte
          di  investimento  e  predispongono apposito documento sugli
          obiettivi   e   sui   criteri  della  propria  politica  di
          investimento,  illustrando  anche i metodi di misurazione e
          le   tecniche  di  gestione  del  rischio  di  investimento
          utilizzate  e la ripartizione strategica delle attivita' in
          relazione  alla  natura  e  alla  durata  delle prestazioni
          pensionistiche  dovute.  Il documento e' riesaminato almeno
          ogni  tre  anni ed e' messo a disposizione degli aderenti e
          dei   beneficiari   del   fondo   pensione   o   dei   loro
          rappresentanti che lo richiedano.
              6.  Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1,
          3   e   5,   e   all'art.  7,  i  competenti  organismi  di
          amministrazione  dei  fondi, individuati ai sensi dell'art.
          5,  comma 1,  richiedono  offerte  contrattuali,  per  ogni
          tipologia  di  servizio  offerto, attraverso la forma della
          pubblicita'  notizia  su almeno due quotidiani fra quelli a
          maggiore  diffusione nazionale o internazionale, a soggetti
          abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari
          e  comunque non sono legati, direttamente o indirettamente,
          da  rapporti  di controllo. Le offerte contrattuali rivolte
          ai  fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da
          consentire   il  raffronto  dell'insieme  delle  condizioni
          contrattuali  con  riferimento  alle  diverse  tipologie di
          servizio offerte.
              7.  Con  deliberazione  delle  rispettive  autorita' di
          vigilanza  sui  soggetti  gestori,  che  conservano tutti i
          poteri   di  controllo  su  di  essi,  sono  determinati  i
          requisiti  patrimoniali minimi, differenziati per tipologia
          di  prestazione  offerta,  richiesti  ai soggetti di cui al
          comma 1  ai  fini  della stipula delle convenzioni previste
          nel presente articolo.
              8.  Il  processo  di  selezione dei gestori deve essere
          condotto  secondo  le  istruzioni  adottate  dalla  COVIP e
          comunque   in   modo   da   garantire  la  trasparenza  del
          procedimento  e  la  coerenza  tra  obiettivi  e  modalita'
          gestionali,  decisi preventivamente dagli amministratori, e
          i  criteri  di  scelta  dei gestori. Le convenzioni possono
          essere  stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche
          congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
                a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei
          soggetti   convenzionati   nell'ambito   dei   criteri   di
          individuazione  e  di  ripartizione  del  rischio di cui al
          comma 11  e  le  modalita'  con  le  quali  possono  essere
          modificate  le linee di indirizzo medesime; nel definire le
          linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono
          prevedere linee di investimento che consentano di garantire
          rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
                b) prevedere  i termini e le modalita' attraverso cui
          i   fondi  pensione  esercitano  la  facolta'  di  recesso,
          contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
          rientrare  in possesso del proprio patrimonio attraverso la
          restituzione   delle   attivita'  finanziarie  nelle  quali
          risultano  investite  le  risorse  del fondo all'atto della
          comunicazione  al  gestore  della volonta' di recesso dalla
          convenzione;
                c) prevedere  l'attribuzione  in  ogni  caso al fondo
          pensione  della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai
          valori   mobiliari   nei   quali   risultano  investite  le
          disponibilita' del fondo medesimo.
              9.  I  fondi  pensione sono titolari dei valori e delle
          disponibilita'  conferiti in gestione, restando peraltro in
          facolta'   degli   stessi   di   concludere,   in  tema  di
          titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
          nel   caso  di  gestione  accompagnata  dalla  garanzia  di
          restituzione  del  capitale.  I  valori e le disponibilita'
          affidati  ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
          ed  i  criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
          ogni  caso  patrimonio  separato ed autonomo, devono essere
          contabilizzati  a  valori  correnti  e  non  possono essere
          distratti  dal  fine  al  quale  sono  stati destinati, ne'
          formare  oggetto  di  esecuzione sia da parte dei creditori
          dei  soggetti  gestori,  sia da parte di rappresentanti dei
          creditori   stessi,  ne'  possono  essere  coinvolti  nelle
          procedure  concorsuali  che riguardano il gestore. Il fondo
          pensione   e'   legittimato   a   proporre  la  domanda  di
          rivendicazione  di  cui  all'art.  103  del  regio  decreto
          16 marzo  1942,  n. 267. Possono essere rivendicati tutti i
          valori  conferiti in gestione, anche se non individualmente
          determinati  o  individuati  ed  anche se depositati presso
          terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei
          valori   oggetto   della  domanda  e'  ammessa  ogni  prova
          documentale,  ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore
          o dai terzi depositari.
              10.  Con  delibera  della  COVIP, assunta previo parere
          dell'autorita'  di  vigilanza  sui  soggetti convenzionati,
          sono   fissati   criteri   e   modalita'  omogenee  per  la
          comunicazione    ai    fondi   dei   risultati   conseguiti
          nell'esecuzione  delle convenzioni in modo da assicurare la
          piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
              11. Abrogato.
              12.  I  fondi  pensione,  costituiti  nell'ambito delle
          autorita'  di  vigilanza  sui soggetti gestori a favore dei
          dipendenti  delle  stesse,  possono gestire direttamente le
          proprie risorse.
              13.  I  fondi non possono comunque assumere o concedere
          prestiti,   prestare  garanzie  in  favore  di  terzi,  ne'
          investire le disponibilita' di competenza:
                a) in  azioni  o quote con diritto di voto, emesse da
          una  stessa  societa',  per un valore nominale superiore al
          cinque  per  cento del valore nominale complessivo di tutte
          le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
          medesima  se  quotata,  ovvero  al  dieci  per cento se non
          quotata,  ne'  comunque, azioni o quote con diritto di voto
          per  un  ammontare  tale  da  determinare  in  via  diretta
          un'influenza dominante sulla societa' emittente;
                b) in  azioni  o quote emesse da soggetti tenuti alla
          contribuzione   o  da  questi  controllati  direttamente  o
          indirettamente,  per  interposta persona o tramite societa'
          fiduciaria,  o  agli stessi legati da rapporti di controllo
          ai  sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n. 385, in misura complessiva superiore al venti per
          cento  delle  risorse  del  fondo  e,  se trattasi di fondo
          pensione  di  categoria, in misura complessiva superiore al
          trenta per cento;
                c) fermi  restando  i  limiti  generali indicati alla
          lettera b),  i  fondi  pensione  aventi  come destinatari i
          lavoratori di una determinata impresa non possono investire
          le  proprie  disponibilita'  in strumenti finanziari emessi
          dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a
          un  gruppo,  dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo,
          in  misura  complessivamente superiore, rispettivamente, al
          cinque  e al dieci per cento del patrimonio complessivo del
          fondo.  Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'art.
          23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
              c-bis)  il  patrimonio  del  fondo pensione deve essere
          investito  in misura predominante su mercati regolamentati.
          Gli  investimenti  in  attivita'  che non sono ammesse allo
          scambio  in  mi  mercato  regolamentato devono in ogni caso
          essere mantenute a livelli prudenziali.
              14.  Le  forme pensionistiche complementari sono tenute
          ad  esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle
          comunicazioni  periodiche  agli  iscritti,  se  ed in quale
          misura  nella  gestione delle risorse e nelle linee seguite
          nell'esercizio  dei diritti derivanti dalla titolarita' dei
          valori  in  portafoglio  si  siano  presi in considerazione
          aspetti sociali, etici ed ambientali.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  7  del  citato decreto
          legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art. 7 (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi,
          affidate  in  gestione,  sono  depositate  presso una banca
          distinta  dal  gestore  che  presenti  i  requisiti  di cui
          all'art.  38  del  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58.
              2.  La banca depositaria esegue le istruzioni impartite
          dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano
          contrarie  alla  legge,  allo statuto del fondo stesso e ai
          criteri  stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze di cui all'art. 6, comma 5-bis.
              3.   Si   applicano,   per   quanto   compatibili,   le
          disposizioni   di   cui  al  citato  art.  38  del  decreto
          legislativo  n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci
          della  banca  depositaria  riferiscono  senza  ritardo alla
          COVIP  sulle  irregolarita'  riscontrate nella gestione dei
          fondi pensione.
              3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e
          3,  quale  banca depositaria puo' anche essere nominata una
          banca  stabilita  in  un  altro  Stato  membro, debitamente
          autorizzata  a  norma  della  direttiva  93/22/CEE  o della
          direttiva  2000/12/CE,  ovvero operante come depositaria ai
          fini della direttiva 85/611/CEE.
              3-ter.   La  Banca  d'Italia  puo'  vietare  la  libera
          disponibilita'  degli  attivi,  depositati presso una banca
          avente  sede  legale in Italia, di un fondo pensione avente
          sede  in  uno  Stato  membro. La Banca d'Italia provvede su
          richiesta  della  COVIP,  anche  previa conforme iniziativa
          dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del
          fondo  pensione  quando  trattasi  di  forme pensionistiche
          comunitarie di cui all'art. 15-ter».
              - La  direttiva  93/22/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          11 giugno 1993, n. L 141.
              - La  direttiva 2000/12/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          26 maggio 2000, n. L 126.
              - La  direttiva 85/611/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          31 dicembre 1985, n. L 375.
              - Il  testo  vigente  dell'art.  13, del citato decreto
          legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art. 13 (Forme pensionistiche individuali). - 1. Ferma
          restando  l'applicazione  delle  norme del presente decreto
          legislativo   in   tema  di  finanziamento,  prestazioni  e
          trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali
          sono attuate mediante:
                a) adesione ai fondi pensione di cui all'art. 12;
                b) contratti  di  assicurazione sulla vita, stipulati
          con  imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per
          la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare
          nel  territorio  dello  Stato o quivi operanti in regime di
          stabilimento o di prestazioni di servizi.
              2.  L'adesione  avviene,  su base individuale, anche da
          parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2.
              3.  I  contratti  di  assicurazione  di cui al comma 1,
          lettera b),  sono  corredati  da un regolamento, redatto in
          base  alle  direttive  impartite dalla COVIP e dalla stessa
          preventivamente  approvato  nei  termini  temporali  di cui
          all'art.   4,   comma 3,   recante  disposizioni  circa  le
          modalita'   di   partecipazione,   il  trasferimento  delle
          posizioni  individuali verso altre forme pensionistiche, la
          comparabilita'  dei  costi e dei risultati di gestione e la
          trasparenza  dei  costi  e  delle  condizioni  contrattuali
          nonche' le modalita' di comunicazione, agli iscritti e alla
          COVIP,  delle  attivita'  della forma pensionistica e della
          posizione  individuale.  Il  suddetto  regolamento e' parte
          integrante  dei  contratti medesimi. Le condizioni generali
          dei   contratti  devono  essere  comunicate  dalle  imprese
          assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le
          risorse     delle    forme    pensionistiche    individuali
          costituiscono   patrimonio  autonomo  e  separato  con  gli
          effetti  di  cui  all'art.  4,  comma 2.  La gestione delle
          risorse  delle  forme  pensionistiche  di  cui  al comma 1,
          lettera b), avviene secondo le regole d'investimento di cui
          al  decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n. 209, e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  6, comma 5-bis,
          lettera c).
              4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura
          fissa  all'atto  dell'adesione, puo' essere successivamente
          variato.  I lavoratori possono destinare a tali forme anche
          le   quote   dell'accantonamento   annuale   al  TFR  e  le
          contribuzioni  del  datore  di  lavoro  alle  quali abbiano
          diritto.
              5.  Per  i soggetti non titolari di reddito di lavoro o
          d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel
          regime obbligatorio di base.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  12  del citato decreto
          legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  12  (Fondi pensione aperti). - 1. «I soggetti di
          cui  all'art.  1,  comma 1,  lettere e)  e o),  del decreto
          legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, all'art. 1, comma 2,
          lettera d),  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385,  e  all'art.  1,  comma  1,  lettera u),  del  decreto
          legislativo  7 settembre  2005, n. 209, possono istituire e
          gestire  direttamente  forme  pensionistiche  complementari
          mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei
          criteri di cui all'art. 4, comma 2. Detti fondi sono aperti
          alle   adesioni   dei   destinatari  del  presente  decreto
          legislativo,   i   quali  vi  possono  destinare  anche  la
          contribuzione  a  carico del datore di lavoro a cui abbiano
          diritto, nonche' le quote del TFR.
              2.  Ai  sensi dell'art. 3, l'adesione ai fondi pensione
          aperti  puo' avvenire, oltre che su base individuale, anche
          su base collettiva.
              3.   Ferma  restando  l'applicazione  delle  norme  del
          presente  decreto  legislativo  in  tema  di finanziamento,
          prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
          costituzione   e  all'esercizio  e'  rilasciata,  ai  sensi
          dell'art.  4,  comma 3,  dalla COVIP, sentite le rispettive
          autorita' di vigilanza sui soggetti promotori.
              4.  I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in
          base  alle  direttive  impartite dalla COVIP e dalla stessa
          preventivamente  approvati,  stabiliscono  le  modalita' di
          partecipazione   secondo   le  norme  di  cui  al  presente
          decreto.».