DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2007.
N.B.: l'entrata in vigore del presente D.Lgs. prevista al 1/1/2008, salvo le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il 14/12/2005, e' stata anticipata al 1/1/2007 dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2019)
Testo in vigore dal: 1-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
                        Fondi pensione aperti 
 
  1. I soggetti di cui all'((articolo  3,  comma  1,  lettera  h),)),
possono  istituire  e  gestire  direttamente   forme   pensionistiche
complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto
dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi  sono  aperti
alle adesioni dei destinatari del  presente  decreto  legislativo,  i
quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore
di lavoro a cui abbiano diritto, nonche' le quote del TFR. 
  2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai  fondi  pensione  aperti
puo'  avvenire,  oltre  che  su  base  individuale,  anche  su   base
collettiva. 
  3. Ferma restando l'applicazione delle norme del  presente  decreto
legislativo in  tema  di  finanziamento,  prestazioni  e  trattamento
tributario, l'autorizzazione alla  costituzione  e  all'esercizio  e'
rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla  COVIP,  sentite
le rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti promotori. 
  4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti  in  base  alle
direttive  impartite  dalla  COVIP  e  dalla  stessa  preventivamente
approvati, stabiliscono le modalita'  di  partecipazione  secondo  le
norme di cui al presente decreto.