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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2002, n. 300

Regolamento recante rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/2007)
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Testo in vigore dal: 2-2-2003
al: 21-11-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, cosi' come modificato dall'articolo  13  della  legge  15  marzo
1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997,  n.
220,   e   successive   modificazioni,   recante    regolamento    di
riorganizzazione degli uffici di livello  dirigenziale  generale  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000,  n.
116, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione  degli  uffici
di livello dirigenziale generale del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo 14, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 455; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  2001,  n.
230; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001,  n.
291; 
  Visto il decreto-legge 12 giugno  2001,  n.  217,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 dicembre 2001; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
nella riunione dell'8 gennaio 2002; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 1 luglio 2002; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 2002; 
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  per  la  funzione
pubblica; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. In attesa della emanazione  del  regolamento  di  organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro  delle  attivita'
produttive, il numero di novantadue unita', indicato nell'articolo 5,
comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  19  settembre
2000,  n.  455,  e'  aumentato  delle  sessantotto  unita'   previste
dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 2001, n. 291, per un  numero  complessivo  di  centosessanta
unita'. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta nuovi o  maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  19
settembre 2000, n. 455, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Al fine di assicurare l'effettivo  rispetto  del  principio
dell'invarianza di spesa, l'eventuale maggiore  onere  derivante  dai
commi 1 e 2 dell'articolo 7 e' compensato considerando indisponibile,
ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero  di
incarichi  di  funzione  dirigenziale,  anche  di  livello  generale,
equivalente sul piano finanziario.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 settembre 2002 
                               CIAMPI 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                    Marzano, Ministro delle attivita' 
                              produttive 
                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                              delle finanze 
                                   Frattini, Ministro per la funzione 
                              pubblica 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2003 
  Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' 
produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 2 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
            Per le direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.). 
 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - La legge  23  agosto  1988,  n.  400,  reca  disciplina
          dell'attivita' di governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma  4-bis,  cosi'
          recita: 
            "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
            a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con  i
          Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che  tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di  direzione  politica  e  di  raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione; 
            b) individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
            c)  previsione  di  strumenti   di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche; 
            e) previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.". 
            - La legge 15 marzo 1999, n. 59, reca "delega al  Governo
          per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed
          enti locali, per la riforma della pubblica  amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa". 
            L'art. 11 cosi' recita: 
            "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro
          il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi  diretti
          a: 
            a)  razionalizzare  l'ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
            b) riordinare gli enti  pubblici  nazionali  operanti  in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
            c) riordinare e potenziare i meccanismi e  gli  strumenti
          di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei  rendimenti
          e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche; 
            d) riordinare e razionalizzare gli interventi  diretti  a
          promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
          e tecnologica nonche' gli organismi  operanti  nel  settore
          stesso. 
            2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
          Commissione di cui all'art.  5,  da  rendere  entro  trenta
          giorni dalla data di  trasmissione  degli  stessi.  Decorso
          tale termine i decreti legislativi possono essere  comunque
          emanati. 
            3.  Disposizioni  correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
            4. Anche  al  fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  a
          partire dal  principio  della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) completare l'integrazione della disciplina del  lavoro
          pubblico con quella del lavoro  privato  e  la  conseguente
          estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice
          civile  e  delle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  privato
          nell'impresa; estendere il regime di  diritto  privato  del
          rapporto  di  lavoro  anche  ai   dirigenti   generali   ed
          equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,   mantenendo
          ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4  e  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
            b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla
          lettera   a),   l'istituzione    di    un    ruolo    unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
            c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure  di
          contrattazione   collettiva;   riordinare   e    potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
            d)   prevedere   che   i   decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
            e)  garantire  a  tutte  le   amministrazioni   pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
            f) prevedere che, prima della  definitiva  sottoscrizione
          del contratto  collettivo,  la  quantificazione  dei  costi
          contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,  limitatamente  alla
          certificazione delle compatibilita' con  gli  strumenti  di
          programmazione e di bilancio di cui  all'art.  1-bis  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,
          alla  Corte  dei  conti,  che  puo'   richiedere   elementi
          istruttori e di valutazione ad un nucleo  di  tre  esperti,
          designati, per ciascuna  certificazione  contrattuale,  con
          provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte
          dei conti si pronunci entro il termine di quindici  giorni,
          decorso il quale la certificazione si  intende  effettuata;
          prevedere che la certificazione  e  il  testo  dell'accordo
          siano trasmessi al comitato  di  settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
            g)  devolvere,  entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: 
            misure organizzative e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
            h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie    dei    contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
            i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
            4-bis. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
            5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28
          dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997. 
            6.  Dalla  data  di  entrata  in   vigore   dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e)  le
          parole:  "ai  dirigenti  generali   ed   equiparati"   sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  "prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: 
            "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato";  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: 
            "concorsi unici per profilo professionale" sono  inserite
          le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,". 
            7. Sono  abrogati  gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29.  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso.". 
            - Il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  reca
          "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche". L'art. 14, comma 2, cosi'
          recita: 
            "2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A  tali  uffici  sono  assegnati,  nei
          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; 
            esperti e consulenti per particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si  provvede
          al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari
          di Stato. Con decreto adottato dall'autorita'  di  governo,
          competente, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, e'  determinato,
          in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
          15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi  di  spesa  e,  per  il
          personale disciplinato dai contratti  collettivi  nazionali
          di lavoro, fino ad una specifica  disciplina  contrattuale,
          il  trattamento  economico  accessorio,  da   corrispondere
          mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
          di reperibilita' e di disponibilita' ad  orari  disagevoli,
          ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei  Ministri  e  dei
          Sottosegretari di Stato. 
            Tale trattamento, consiste in  un  unico  emolumento,  e'
          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del regolamento di cui al presente comma sono  abrogate  le
          norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,  n.  1100,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  ogni  altra
          norma riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina  dei
          gabinetti dei Ministri e delle segretarie  particolari  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.". 
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
          2000,  n.  455,  reca  "regolamento  recante   disposizioni
          relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato". 
            - Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  marzo
          2001,   n.   230,   reca    "regolamento    generale    per
          l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei
          Ministri". 
            - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  3  maggio
          2001, n. 291, reca  "regolamento  di  organizzazione  degli
          uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio
          con l'estero". 
            - Il decreto-legge 12 giugno 2001,  n.  217,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,  reca
          "modificazioni al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in  materia
          di organizzazione del Governo". 
 
            Note all'art. 1: 
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
          2000,  n.  455,  reca  "regolamento  recante   disposizioni
          relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato".   In
          particolare l'art. 5, comma 1, cosi' recita: 
            "Il contingente di  personale  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, ad eccezione di quello di cui  all'art.  2,
          comma 2, lettere f) e g), e' stabilito complessivamente  in
          novantadue  unita'  comprensive  delle  unita'  addette  al
          funzionamento corrente degli uffici  medesimi.  Entro  tale
          contingente  complessivo  possono   essere   assegnati   ai
          predetti  uffici  dipendenti  del  Ministero  ovvero  altri
          dipendenti pubblici, anche  in  posizione  di  aspettativa,
          fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste
          dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite  del  venti
          per   cento   del   predetto    contingente    complessivo,
          collaboratori assunti con contratto  a  tempo  determinato,
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni, anche  con  incarichi  di  collaborazione
          coordinata  e  continuativa,  nel  rispetto  del   criterio
          dell'invarianza della spesa di cui all'art.  14,  comma  2,
          del decreto legislativo n. 29 del 1993. Per lo  svolgimento
          delle funzioni di cui all'art. 3, comma 3, ultimo  periodo,
          del Gabinetto puo' altresi' essere chiamato  a  far  parte,
          d'intesa  con  il  Ministero  degli   affari   esteri,   un
          consigliere diplomatico.". 
            - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  3  maggio
          2001, n. 291, reca  "Regolamento  di  organizzazione  degli
          uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio
          con l'estero". In particolare  l'art.  5,  comma  1,  cosi'
          recita: 
            "Il contingente di  personale  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, ad eccezione di quello di cui  all'art.  2,
          comma 3,  lettera  h),  e'  stabilito  complessivamente  in
          sessantotto unita', comprensive  delle  unita'  addette  al
          funzionamento corrente degli uffici  medesimi.  Entro  tale
          contingente  complessivo  possono   essere   assegnati   ai
          predetti  uffici  dipendenti  del  Ministero,  previo  loro
          assenso, ovvero, nel limite del 30 per cento  del  predetto
          contingente complessivo, altri dipendenti  pubblici,  anche
          in posizione di aspettativa,  fuori  ruolo,  comando  o  in
          analoghe posizioni  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,
          nonche', nel  limite  del  venti  per  cento  del  predetto
          contingente, collaboratori assunti con  contratto  a  tempo
          determinato,   esperti   e   consulenti   per   particolari
          professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di
          collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto  del
          criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 14,
          comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.". 
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
          2000,  n.  455,  reca  "regolamento  recante   disposizioni
          relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato".   In
          particolare l'art. 10,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita: 
            "Art. 10 (Disposizioni finali).  -  1.  L'attuazione  del
          presente regolamento non comporta  in  ogni  caso  nuovi  o
          maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
            1-bis. Al fine di  assicurare  l'effettivo  rispetto  del
          principio dell'invarianza di  spesa,  l'eventuale  maggiore
          onere derivante dai commi 1 e 2 dell'art. 7  e'  compensato
          considerando indisponibile, ai  fini  del  conferimento  da
          parte  dell'amministrazione,  un  numero  di  incarichi  di
          funzione   dirigenziale,   anche   di   livello   generale,
          equivalente sul piano finanziario.".