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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2002, n. 249

Individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/2006)
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Testo in vigore dal: 22-11-2002
al: 23-3-2006
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  legge  7  agosto 1990, n. 241, contenente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare gli articoli 2 e 4;
  Visti  il  decreto-legge  12  maggio  1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; la legge 15 maggio
1997,  n.  127; la legge 16 giugno 1998, n. 191; la legge 24 novembre
2000,  n.  340, recanti modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto
1990, n. 241;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352,  di emanazione del regolamento per la disciplina delle modalita'
di  esecuzione  e  dei  casi  di esclusione del diritto di accesso ai
documenti  amministrativi  in  attuazione  dell'articolo 24, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  Visto  il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, di attuazione
della  direttiva  1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le
firme  elettroniche,  che  apporta  talune  modifiche  al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed, in particolare,
l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio
dei  Ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree funzionali
omogenee   da   affidare   alle  strutture  in  cui  si  articola  il
Segretariato  generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
indica,  per  tali  strutture  e  per  quelle  di  cui si avvalgono i
Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo
degli  uffici  e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle
strutture   medesime  affidata  alle  determinazioni  del  Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a  norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2000, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  che individua il numero massimo degli
uffici e dei servizi in cui si articolano le strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 12
settembre  2000,  28 dicembre 2000, 18 gennaio 2001, 4 maggio 2001, 9
agosto  2001,  13  novembre 2001, 21 dicembre 2001, 20 febbraio 2002,
recanti  modifiche ed integrazioni al suddetto decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000;
  Visto  il  parere  n.  1619/91  del  Consiglio di Stato, Sezione I,
espresso nell'adunanza generale in data 23 gennaio 1992, con il quale
vengono  fornite  alle amministrazioni indicazioni per l'elaborazione
dei provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto  il  parere  n.  373/93  del  Consiglio di Stato, Sezione I -
Commissione   speciale  legge  n.  241/1990,  espresso  nell'Adunanza
generale del 17 maggio 1993;
  Effettuata   la   ricognizione  delle  strutture  del  Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle relative
attribuzioni, che si risolvono nell'elaborazione e dell'emanazione di
provvedimenti amministrativi;
  Ritenuto  di  dover emanare il regolamento concernente l'attuazione
degli  articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la parte
relativa   all'individuazione  dei  procedimenti  di  competenza  del
Segretariato  generale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dei  termini entro i quali essi devono essere adottati e delle unita'
organizzative responsabili dei procedimenti medesimi;
  Udito  il  parere  n.  1850/2002  del  Consiglio  di Stato, Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi,  espresso  nell'adunanza del 1
luglio 2002;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi   di   competenza   del  Segretariato  generale  della
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   sia  che  conseguano
obbligatoriamente  a  iniziativa  di  parte  sia  che  debbano essere
promossi d'ufficio.
  2.  I  procedimenti  di  competenza del Segretariato generale della
Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  si  concludono  con  un
provvedimento   espresso   nel   termine   stabilito,   per   ciascun
procedimento,   nelle   allegate   tabelle  che  costituiscono  parte
integrante  del  presente  regolamento  e  che  contengono, altresi',
l'indicazione dell'ufficio competente e delle fonti normative.
  3.  In  caso  di mancata inclusione del procedimento nelle allegate
tabelle,  lo  stesso  si conclude nel termine indicato da altra fonte
legislativa  o  regolamentare  o,  in mancanza, nel termine di trenta
giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'Amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi" e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  192  del  18 agosto 1990. Il testo
          degli artt. 2 e 4 e' riportato nelle note alle premesse.

          Note alle premesse:
              - Per  il  titolo della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
          veda nella nota al titolo.
              - La  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri" e' pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988.
              - Si  riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
              "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento  consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  di  ufficio,  la  pubblica  amministrazione ha il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo  di  procedimento  in quanto non sia gia' disposto per
          legge  o  per  regolamento,  il termine entro cui esso deve
          concludersi.  Tale  termine  decorre dall'inizio di ufficio
          del  procedimento  o  dal  ricevimento  della domanda se il
          procedimento e' ad iniziativa di parte.
              3.  Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
              "Art.  4.  - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
              2.  Le  disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.".
              - Il  decreto-legge  12 maggio  1995,  n.  163  "Misure
          urgenti    per    la   semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle
          pubbliche  amministrazioni"  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale del 12 maggio 1995, n. 109.
              - La legge di conversione, con modificazioni, 11 luglio
          1995,  n.  273  "Misure  urgenti per la semplificazione dei
          procedimenti   amministrativi   e   per   il  miglioramento
          dell'efficienza   delle   pubbliche   amministrazioni"  del
          decreto-legge  12 maggio  1995 e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 11 luglio 1995, n. 160.
              - La  legge  15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per
          lo   snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e  dei
          procedimenti di decisione e di controllo" e' pubblicata nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio
          1997, n. 113.
              - La   legge  16 giugno  1998,  n.  191  "Modifiche  ed
          integrazioni  alle  leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio
          1997,  n.  127,  nonche' norme in materia di formazione del
          personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
          amministrazioni.   Disposizioni   in  materia  di  edilizia
          scolastica"  e'  pubblicata  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 1998, n. 142.
              - La  legge  24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per
          la  delegificazione  di  norme  e  per  semplificazione  di
          procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999"
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 24 novembre
          2000, n. 275.
              - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300
          "Riforma  dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59" e' pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
          1999, n. 203.
              - Il  testo  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59  "Delega  al  Governo  per il conferimento di funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa",  pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta   Ufficiale  del  17 marzo  1997,  n.  63,  e'  il
          seguente:
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli  97  e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera a),   l'istituzione   di   un   ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica,  di  un  codice  di  comportamento dei dipendenti
          della  pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo
          con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   "ai   dirigenti   generali  ed  equiparati"  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata"  sono  sostituite dalle seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato"; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
              7.  Sono  abrogati  gli  artt.  38  e  39  del  decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          4 agosto  2000  "Ordinamento delle strutture generali della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2000, n. 186.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          12 settembre  2000  "Modifiche  all'art.  6 del decreto del
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  4 agosto  2000,
          recante   ordinamento   delle   strutture   generali  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2000, n. 215.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          28 dicembre   2000   "Modificazione  all'ordinamento  delle
          strutture  generali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri"   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          35/2001.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          18 gennaio   2001   "Organizzazione   e  funzionamento  del
          Dipartimento per l'informazione e l'editoria" e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2001, n. 35.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          4 maggio  2001 "Integrazioni e modificazioni al decreto del
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  4 agosto  2000,
          concernente  ordinamento  delle  strutture  generali  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2001, n. 111.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          9 agosto  2001  "Modifiche  al  decreto  del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento
          delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri"   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          18 agosto 2001, n. 191.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          13 novembre  2001 "Modificazione del decreto del Presidente
          del   Consiglio   dei   Ministri   4 agosto  2000,  recante
          ordinamento  delle  strutture generali della Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 4 gennaio 2002, n. 3.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          21 dicembre  2001  "Proroga  dello  stato  di  emergenza in
          ordine  ai  consistenti dissesti idrogeologici verificatisi
          nel  mese  di aprile  1996  nel  territorio  dei  comuni di
          Petacciato  e  Ripalimosani  in provincia di Campobasso" e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2002, n.
          1.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          20 febbraio  2002  "Modifiche al decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento
          delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri"   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          26 febbraio 2002, n. 48.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  2 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e' riportato nelle note alle premesse.