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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 dicembre 2001, n. 475

Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2013)
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Testo in vigore dal: 14-2-2002
al: 1-2-2013
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                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
                           di concerto con 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15  maggio  1997,
n. 127; 
  Visto il decreto legislativo 17  novembre  1997,  n.  398,  recante
modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme
sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,  a  norma
dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge  15  maggio  1997,  n.
127; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per
l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per
le professioni legali; 
  Visto l'articolo 17, primo comma, n. 5, del regio decreto-legge  27
novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22  gennaio  1934,  n.
36, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 5, primo comma, n.  5,  della  legge  16  febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48; 
  Visto l'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il Consiglio superiore della magistratura; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
di cui alla nota prot. n. 2622/U-38/1-17 U.L. del 4 dicembre 2001; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le  scuole  di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.   398,   e   successive
modificazioni, e' valutato ai fini  del  compimento  del  periodo  di
pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e  notaio  per  il
periodo di un anno. 
  Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 11 dicembre 2001 
    


                                   Il Ministro della giustizia
                                             Castelli
  Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
            Moratti

    
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
  Registrato alla Corte  dei  conti  il  17  gennaio  2002  Ministeri
istituzionali, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 95 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il testo dell'art. 17,  comma  114,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, e' riportato nelle note alle premesse. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dei commi 113 e 114 dell'art.  17
          della legge 15 maggio 1997, n. 127, (Misure urgenti per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
              "113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
          parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
          l'accesso  alla  magistratura  ordinaria,  sulla  base  dei
          seguenti  principi  e  criteri  direttivi:  semplificazione
          delle modalita' di svolgimento del concorso e  introduzione
          graduale, come condizione  per  l'ammissione  al  concorso,
          dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
          scuole di  specializzazione  istituite  nelle  universita',
          sedi delle facolta' di giurisprudenza. 
              114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
          all'accesso alle  professioni  di  avvocato  e  notaio,  il
          diploma  di  specializzazione   di   cui   al   comma   113
          costituisce, nei termini che saranno definiti  con  decreto
          del Ministro di grazia e giustizia,  adottato  di  concerto
          con  il   Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, titolo valutabile  ai  fini  del
          compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
          giustizia, sentiti i competenti ordini professionali,  sono
          definiti i criteri per  la  istituzione  ed  organizzazione
          delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
          prevedendo  l'affidamento  annuale  degli  insegnamenti   a
          contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,   del   regio
          decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,  convertito  dalla
          legge 22 gennaio 1934, n. 36. 
              (Ordinamento   delle   professioni   di   avvocato    e
          procuratore): 
              "Art. 17. - Per l'iscrizione nell'albo dei  procuratori
          e' necessario: 
                1o essere cittadino italiano o italiano  appartenente
          a regioni non unite politicamente all'Italia; 
                2o godere il pieno esercizio dei diritti civili; 
                3o essere di condotta specchiatissima ed illibata; 
                4o essere in possesso della laurea in  giurisprudenza
          conferita o confermata in una universita' della Repubblica; 
                5o avere compiuto  lodevolmente  e  proficuamente  un
          periodo  di  pratica,  frequentando   lo   studio   di   un
          procuratore ed assistendo  alle  udienze  civili  e  penali
          della Corte d'appello o del Tribunale almeno per  due  anni
          consecutivi,  posteriormente  alla  laurea,  nei  modi  che
          saranno stabiliti  con  le  norme  da  emanarsi  a  termini
          dell'art. 101,  ovvero  avere  esercitato,  per  lo  stesso
          periodo di tempo, il patrocinio  davanti  alle  preture  ai
          sensi dell'art. 8; 
                6o essere riuscito vincitore,  entro  il  numero  dei
          posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20; 
                7o  avere  la  residenza  nella  circoscrizione   del
          tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata. 
              Per l'iscrizione nel registro speciale  dei  praticanti
          occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1o,  2o,
          3o e 4o 
              Non possono conseguire  l'iscrizione  nell'albo  o  nel
          registro dei praticanti coloro che  abbiano  riportato  una
          delle  condanne  o  delle  pene  accessorie  o  si  trovino
          sottoposti ad una delle misure di sicurezza  che,  a  norma
          dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione  dall'albo  e
          coloro che abbiano svolto una pubblica attivita'  contraria
          agli interessi della Nazione.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5,  della  legge  16
          febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento  del  notariato  e  degli
          archivi notarili): 
              "Art.  5.  -  Per  ottenere  la  nomina  a  notaro   e'
          necessario: 
                1o essere cittadino del regno ed aver compiuto l'eta'
          di anni 21; 
                2o essere di  moralita'  e  di  condotta  sotto  ogni
          rapporto incensurate; 
                3o non aver subito condanna per un reato non  colposo
          punito con pena  non  inferiore  nel  minimo  a  sei  mesi,
          ancorche' sia stata inflitta una  pena  di  durata  minore;
          l'esercizio dell'azione penale per uno dei  predetti  reati
          comporta la sospensione  della  iscrizione  nel  ruolo  dei
          notai  sino  al  definitivo  proscioglimento  o  sino  alla
          declaratoria di estinzione del reato ; 
                4o essere fornito della laurea in giurisprudenza data
          o confermata in una delle universita' del Regno; 
                5o  avere  ottenuto,  dopo  conseguita   la   laurea,
          l'iscrizione fra i praticanti presso un consiglio  notarile
          ed avere fatto la  pratica  per  due  anni  continui,  dopo
          l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal
          praticante,   col   consenso   del    notaro    stesso    e
          coll'approvazione del Consiglio. 
                Per coloro  che  sono  stati  funzionari  dell'ordine
          giudiziario almeno  per  due  anni,  per  gli  avvocati  in
          esercizio e per i procuratori pure in esercizio  da  almeno
          due anni, basta la pratica per un anno continuo. 
                La pratica incominciata in un distretto  puo'  essere
          continuata  in  un  altro  distretto;  nel  qual  caso   il
          praticante dovra' trasferire presso il  Consiglio  notarile
          di  quest'ultimo  distretto  la  iscrizione  gia'  ottenuta
          nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto
          in cui intende proseguirla; 
                6o avere  sostenuto  con  approvazione  un  esame  di
          idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  della  legge  13
          febbraio  2001,  n.  48  (Aumento  del  ruolo  organico   e
          disciplina dell'accesso in magistratura): 
              "Art. 17 (Modifiche all'art. 17 della legge n. 127  del
          1997, e all'art. 16 del  decreto  legislativo  n.  398  del
          1997). - 1. All'art. 17, comma 113, della legge  15  maggio
          1927, n. 127, e' soppressa la seguente parola: biennale . 
              2. All'art. 16  del  decreto  legislativo  17  novembre
          1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) nella rubrica e' soppressa la parola: "biennale  e
          nei commi 1 e 2 e' soppressa la parola: biennali . 
                b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
                2-bis). La durata delle scuole di cui al comma  1  e'
          fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea  in
          giurisprudenza secondo l'ordinamento  didattico  previgente
          all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
          di laurea e di laurea specialistica  per  la  classe  delle
          scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di  cui  al
          comma 1 e' articolato sulla durata di un  anno  per  coloro
          che conseguono la laurea specialistica per la classe  delle
          scienze giuridiche sulla base degli  ordinamenti  didattici
          adottati   in   esecuzione   del   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          3  novembre  1999,  n.  509.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di concerto con il Ministro della giustizia, sono  definiti
          i    criteri    generali    ai    fini     dell'adeguamento
          dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.". 
              - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del   decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398  (Modifica   alla
          disciplina del concorso per  uditore  giudiziario  e  norme
          sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
          e norma dell'art. 17, commi  113  e  114,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127): 
              "Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni
          legali).  -  1.  Le  scuole  di  specializzazione  per   le
          professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
          dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
          legge 19 novembre 1990, n. 341. 
              2. Le scuole di  specializzazione  per  le  professioni
          legali, sulla base di  modelli  didattici  omogenei  i  cui
          criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma
          114 della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e  nel  contesto
          dell'attuazione della autonomia didattica di  cui  all'art.
          17,  comma  95,  della  predetta  legge,  provvedono   alla
          formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso
          l'approfondimento   teorico,   integrato   da    esperienze
          pratiche,  finalizzato   all'assunzione   dell'impiego   di
          magistrato ordinario o all'esercizio delle  professioni  di
          avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la  formazione
          comune dei laureati in giurisprudenza e'  svolta  anche  da
          magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo
          accordo o convenzione,  sono  anche  condotte  presso  sedi
          giudiziarie, studi professionali e  scuole  del  notariato,
          con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. 
                2-bis. La durata delle scuole di cui al  comma  1  e'
          fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea  in
          giurisprudenza secondo l'ordinamento  didattico  previgente
          all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
          di laurea e di laurea specialistica  per  la  classe  delle
          scienze giuridiche, adottati in esecuzione  del  decreto  3
          novembre 1999, n.  509,  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica. 
              2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di  cui  al
          comma 1 e' articolato sulla durata di un  anno  per  coloro
          che conseguono la laurea specialistica per la classe  delle
          scienze giuridiche sulla base degli  ordinamenti  didattici
          adottati   in   esecuzione   del   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          3  novembre  1999,  n.  509.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di concerto con il Ministro della giustizia, sono  definiti
          i    criteri    generali    ai    fini     dell'adeguamento
          dell'ordinamento medesimo alla durata annuale. 
              3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite,  secondo
          i criteri indicati nel decreto di cui  all'art.  17,  comma
          114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita',
          sedi di facolta' di giurisprudenza,  anche  sulla  base  di
          accordi e convenzioni  interuniversitari,  estesi,  se  del
          caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici. 
              4. Nel consiglio delle scuole  di  specializzazione  di
          cui  al  comma  1  sono  presenti  almeno   un   magistrato
          ordinario, un avvocato ed un notaio. 
              5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola,  e'
          determinato con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore  al
          dieci per cento del numero complessivo di tutti i  laureati
          in   giurisprudenza   nel   corso   dell'anno    accademico
          precedente,  tenendo  conto,  altresi',  del   numero   dei
          magistrati  cessati  dal  servizio   a   qualunque   titolo
          nell'anno precedente aumentato  del  venti  per  cento  del
          numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai  nel
          medesimo periodo, del numero di abilitati alla  professione
          forense nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli  altri
          sbocchi professionali da ripartire per ciascuna  scuola  di
          cui al comma 1, e delle condizioni  di  ricettivita'  delle
          scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
          titoli  ed  esame.  La   composizione   della   commissione
          esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
          i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
          nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della  legge  15
          maggio 1997,  n.  127.  Il  predetto  decreto  assicura  la
          presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
          avvocati e notai. 
              6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno  contenuto
          identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
          sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
          espressa in sessantesimi. Ai fini  della  formazione  della
          graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea  e  del
          curriculum  degli  studi  universitari,  valutato  per   un
          massimo di dieci punti. 
              7. Il  rilascio  del  diploma  di  specializzazione  e'
          subordinato alla certificazione  della  regolare  frequenza
          dei corsi, al superamento delle  verifiche  intermedie,  al
          superamento delle prove finali di esame. 
              8. Il decreto di cui  all'art.  17,  comma  114,  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127,  e'  emanato  sentito  il
          Consiglio superiore della magistratura.".