stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 febbraio 2001, n. 48

Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura.

note: Entrata in vigore della legge: 27-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  27-3-2001

Art. 17

(Modifiche all'articolo 17 della legge m. 127 del 1997 e
all'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997).
1. All'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è soppressa la seguente parola: "biennale".
2. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica è soppressa la parola: "biennale" e nei commi 1 e 2 è soppressa la parola: "biennali";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale".