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REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (033U1578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1934, ad eccezione delle disposizioni degli artt. 98, 99, commi primo, quarto e sesto e dell'art. 101, commi secondo e terzo, che entrano in vigore il 05/12/1933.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36 (in G.U. 30/01/1934, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  8-5-2010
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Art. 17



Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è necessario:

1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia
((, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea))
;

2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;

4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una Università del Regno;

5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello, o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101; ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi dell'art. 8;

6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20;

7° avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata.

8) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista. Tale requisito non è richiesto per coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino inscritti negli albi professionali.
((Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.))


Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°.

Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o sì trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo, e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della nazione.