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DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2000, n. 76

Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
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Testo in vigore dal:  16-4-2000 al: 31-12-2014
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, concernente disposizioni in materia finanziaria e contabile, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che delega il Governo ad emanare, entro un anno dalla sua data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la legge 19 maggio 1976, n. 335, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 1999;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della citata legge n. 94 del 1997;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;

Sulla

proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio
1. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
2. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della regione si ispirano al metodo della programmazione finanziaria. A tale fine la regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.
3. La regione può altresì adottare, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale ed è disciplinata con legge regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile) è il seguente:
"4. Il Governo a delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi. Per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94.
Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente comma è acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 9, della medesima legge n. 94 del 1997, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è, rispettivamente, il seguente:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - 1. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
2. Può inviare messaggi alle Camere.
3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
6. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
7. Nomina, nei casi indicati dalle legge, i funzionari dello Stato.
8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camere.
9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
11. Può concedere grazia e commutare le pene.
12. Conferisce le onorificenze della Repubblica";
- Per il testo del comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 208/1999, si veda in nota al titolo.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Il testo dell'art. 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94 è il seguente:
"Art. 9. - 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4".
Nota all'articolo 1:
- Il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) è il seguente:
"Art. 1. (legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 10 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale.
4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".