DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2000, n. 76

Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
Testo in vigore dal: 16-4-2000
al: 31-12-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, concernente disposizioni  in
materia finanziaria e contabile,  ed  in  particolare  l'articolo  1,
comma 4, che delega il Governo ad emanare, entro un  anno  dalla  sua
data di entrata  in  vigore,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
adeguare il sistema contabile delle regioni  a  quello  dello  Stato,
sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui alla  legge  3
aprile 1997, n. 94; 
  Vista  la  legge  19  maggio  1976,  n.   335,   recante   principi
fondamentali e norme  di  coordinamento  in  materia  di  bilancio  e
contabilita' delle regioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante modifiche alla legge 5
agosto 1978, n. 468, e delega al Governo per  l'individuazione  delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  recante
individuazione delle unita' previsionali di base del  bilancio  dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 1999; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nonche' il parere della Commissione parlamentare di cui  all'articolo
9 della citata legge n. 94 del 1997; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 febbraio 2000; 
  Sulla proposta del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli  affari
regionali; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
Finanza regionale e strumenti  di  programmazione  finanziaria  e  di
                              bilancio 
 
  1. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al
perseguimento  degli  obiettivi  di  convergenza  e   di   stabilita'
derivanti dall'appartenenza dell'Italia  alla  Comunita'  europea  ed
opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale. 
  2. Le impostazioni delle previsioni  di  entrata  e  di  spesa  del
bilancio della regione si ispirano  al  metodo  della  programmazione
finanziaria. A tale fine la regione  adotta  ogni  anno,  insieme  al
bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono
come termini di riferimento quelli della programmazione  regionale  e
comunque  un  termine  non  superiore  al  quinquennio.  Il  bilancio
pluriennale e' allegato al bilancio annuale. 
  3. La  regione  puo'  altresi'  adottare,  in  connessione  con  le
esigenze derivanti dallo sviluppo  della  fiscalita'  regionale,  una
legge finanziaria regionale,  contenente  il  quadro  di  riferimento
finanziario per il periodo compreso nel  bilancio  pluriennale.  Essa
contiene esclusivamente norme tese a  realizzare  effetti  finanziari
con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale ed
e' disciplinata con legge regionale, in coerenza con quanto  previsto
dall'articolo 11 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  del  comma  4  dell'art.  1 della legge 25
          giugno  1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e
          contabile) e' il seguente:
              "4.  Il  Governo  a  delegato ad emanare, entro un anno
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi. Per adeguare il sistema contabile
          delle  regioni a quello dello Stato, secondo i principi e i
          criteri  direttivi  di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94.
          Sugli  schemi  di  decreto  legislativo  di cui al presente
          comma e' acquisito il parere della Commissione parlamentare
          di  cui  all'art. 9, della medesima legge n. 94 del 1997, e
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
          Note alle premesse:
              - Il  testo  degli  articoli 76 e 87 della Costituzione
          e', rispettivamente, il seguente:
              "Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  -  1.  Il Presidente della Repubblica e' il
          Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              2. Puo' inviare messaggi alle Camere.
              3.  Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              4.  Autorizza  la presentazione alle Camere dei disegni
          di legge di iniziativa del Governo.
              5.  Promulga  le leggi ed emana i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
              6.  Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti
          dalla Costituzione.
              7.  Nomina, nei casi indicati dalle legge, i funzionari
          dello Stato.
              8.  Accredita  e  riceve  i  rappresentanti diplomatici
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione della Camere.
              9.  Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede il
          Consiglio  supremo  di  difesa costituito secondo la legge,
          dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
              10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              11. Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              12. Conferisce le onorificenze della Repubblica";
              -  Per  il  testo  del comma 4 dell'art. 1 della citata
          legge n. 208/1999, si veda in nota al titolo.
              -  Il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59  reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
              - Il testo dell'art. 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94
          e' il seguente:
              "Art.  9.  -  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di
          pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana,  e'  istituita una Commissione
          composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati
          rispettivamente  dal Presidente del Senato della Repubblica
          e  dal  Presidente  della Camera dei deputati, nel rispetto
          della  proporzione  esistente  tra  i  gruppi parlamentari,
          sulla  base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine
          dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli
          articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4".
          Nota all'articolo 1:
              -  Il  testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
          468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio) e' il seguente:
              "Art.  1.  (legge  finanziaria).  -  1. Il Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
          presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il
          disegno di legge finanziaria.
              2. La  legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
          di  cui  al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il
          quadro  di  riferimento finanziario per il periodo compreso
          nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
          periodo,  alla regolazione annuale delle grandezze previste
          dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
          finanziari agli obiettivi.
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 10 gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e)  la  determinazione,  in  apposita  tabella, delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli    importi   dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'articolo  15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale.
              4. La  legge  finanziaria  indica  altresi' quale quota
          delle  nuove  o maggiori  entrate per ciascun anno compreso
          nel  bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
          copertura di nuove o maggiori spese.
              5. In  attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o maggiori  spese  correnti,  riduzioni di entrata e
          nuove   finalizzazioni   nette   da   iscrivere,  ai  sensi
          dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente,
          nei  limiti  delle  nuove  o maggiori  entrate  tributarie,
          extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti
          di autorizzazioni di spesa corrente.
              6. In   ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di
          copertura  di  cui  al  comma  5, le nuove o maggiori spese
          disposte  con la legge finanziaria non possono concorrere a
          determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento".