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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

Provvidenze per l'industria cantieristica navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1978)
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Testo in vigore dal:  21-6-1978
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Art. 25

(Durata della legge e stanziamenti)


La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1972 al 31 dicembre
1976.
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge in relazione ai precedenti articoli 1, 10, 13 e 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 159.000 milioni così ripartita in milioni di lire:

Anno finanziario A Contributi articoli 1 e 10 B Contributo articolo 13 C Contributo articolo 20 D Totale
1974 ............ 1975 ............ 1976 ............ 1977 ............ 1978 ............ 1979 ............ 1980 ............ 18.500 22.500 24.000 23.000 23.000 23.000 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 - - - - - 22.500 26.500 26.000 25.000 25.000 25.000 9.000


(1)

Sulla quota dello stanziamento annuale di cui alla colonna B il 7 per cento può essere riservato alla concessione del contributo per nuove costruzioni navali di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate.
Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato possono essere integrati gli stanziamenti di cui al secondo comma.
Le somme non impegnate in un esercizio finanziario sono portate in aumento dello stanziamento per l'esercizio successivo.
Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato ad assumere impegni anche negli esercizi finanziari successivi alla scadenza della validità della presente legge fino all'esaurimento degli stanziamenti complessivi; per i lavori di cui agli articoli 10 e 13 l'autorizzazione è limitata ai contributi relativi ai lavori iniziati prima di detta scadenza.
Con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà autorizzato annualmente l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, modificato dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689.
All'onere di 22.500 milioni derivante dall'attuazione la presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. (2)
((3))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE RUMOR - PIERACCINI - GIOLITTI - LA MALFA - MORO - TANASSI - GULLOTTI - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli stanziamenti previsti per l'anno 1975 alle colonne B e C della tabella di cui all'art. 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, sono rispettivamente aumentati di lire 17 miliardi e lire 3 miliardi.
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validità delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, è prorogata al 31 dicembre 1977.
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".