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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

Provvidenze per l'industria cantieristica navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1978)
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Testo in vigore dal: 21-6-1978
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
              (Contributo per nuove costruzioni navali)

  Per  la  costruzione  di  nuove  navi  mercantili  complete a scafo
metallico   puo'   essere   concesso  ai  cantieri  navali  nazionali
costruttori  un  contributo calcolato con le seguenti percentuali sul
prezzo contrattuale:
    9  per  cento  per  i contratti di costruzione stipulati entro il
1972;
    8  per  cento  per  i contratti di costruzione stipulati entro il
1973;
    7  per  cento  per  i contratti di costruzione stipulati entro il
1974;
    6  per  cento  per  i contratti di costruzione stipulati entro il
1975;
    4  per  cento  per  i contratti di costruzione stipulati entro il
1976.
  Per   le  costruzioni  iniziate  per  conto  proprio  dal  cantiere
costruttore  le  percentuali  suddette  si  applicano con riferimento
all'anno di inizio dei lavori sul prezzo dichiarato dal cantiere. (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16,
17,  18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' prorogata al 31
dicembre 1977.
  Ha,  inoltre, disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni
per  il  calcolo  dei  contributi  di  cui agli articoli 1 e 10 della
suddetta legge, relative all'anno 1976, sono estese all'anno 1977; il
contributo  per detto anno e' fissato nella misura del 3,80 per cento
per gli interventi di cui all'articolo 1 e del 4,80 per cento per gli
interventi  di  cui  all'articolo 10, esclusi i prezzi inferiori a 23
milioni di lire".
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  25  maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4)
che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le
disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878,
ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".