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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

Provvidenze per l'industria cantieristica navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1978)
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Testo in vigore dal:  21-6-1978
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Art. 16

(Controllo e vigilanza)


Ai fini dell'applicazione della presente legge, spettano al Ministero della marina mercantile il controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse alle provvidenze della legge stessa.
I cantieri navali e le altre imprese interessate sono obbligati a fornire ogni informazione ed a consentire lo svolgimento di ispezioni che siano ritenute necessarie per l'esercizio del controllo.
In caso di inosservanza dell'obbligo suddetto è sospeso l'esame delle domande di concessione di contributo presentate.
Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche del registro italiano navale.
Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti graveranno su appositi fondi da costituirsi mediante ritenute del 3 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi.
Per l'esercizio della vigilanza è assegnato al registro navale italiano un terzo della ritenuta suddetta e all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale un sesto della ritenuta medesima.
Il Ministro per la marina mercantile è autorizzata a corrispondere altresì, a carico dei fondi di cui al quinto comma, speciali contributi a favore di enti ed istituti di studio in materia di costruzione e di architettura navale. (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validità delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, è prorogata al 31 dicembre 1977.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".