stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1975, n. 720

Modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale, le provvidenze a favore delle costruzioni navali e la sostituzione del naviglio vetusto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1978)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-1-1976

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Credito navale


Per i lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla modificazione nonché alle grandi riparazioni, ordinati ai cantieri navali negli anni 1976 e successivi, il contributo nel pagamento degli interessi previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 6,50 per cento. Per le navi speciali e per quelle di stazza lorda non superiore alle 3.000 tonnellate il finanziamento e il relativo contributo sono concessi fino all'80 per cento del prezzo della nave.
Il contributo di cui al comma precedente è aumentato di 2 punti per i finanziamenti di durata non superiore ad 8 anni concessi a società di costruzioni navali che abbiano i requisiti richiesti dal codice della navigazione per iscrivere navi nelle matricole nazionali. I finanziamenti predetti possono raggiungere l'80 per cento del prezzo dei lavori indicati dalla società e che sia ritenuto attendibile dal Ministro per la marina mercantile in base a valutazioni effettuate dall'ispettorato tecnico alla data di inizio dei lavori.
I contributi predetti sono corrisposti, con le condizioni e modalità previste dal terzo al sesto comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni, durante il periodo di ammortamento, per il tramite dell'istituto finanziatore, alla scadenza delle annualità o semestralità relative a ciascun mutuo. Gli stessi contributi, durante il periodo di somministrazione del finanziamento, sono calcolati con riferimento all'ammontare di ciascuna quota di finanziamento erogata secondo lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione della nave.
Il tasso agevolato d'interesse a carico delle imprese finanziate è pari alla differenza tra il tasso massimo da applicarsi sui finanziamenti, stabilito con le modalità di cui al successivo comma, ed il contributo nel pagamento degli interessi accordato dallo Stato.
Il tasso massimo da praticare sui finanziamenti è fissato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.