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LEGGE 9 gennaio 1962, n. 1

Norme per l'esercizio del credito navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1978)
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Testo in vigore dal:  7-7-1970
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Art. 4

(Contributo di interesse)
((Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante corresponsione - per l'intera rata dei finanziamenti stessi - di un contributo a pagamento degli interessi in misura non superiore alla differenza tra il tasso massimo di interesse determinato annualmente ai termini dell'articolo 2 della presente legge e quello agevolato, che sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per la marina mercantile sentito il Comitato interministeriale del credito e risparmio. La nuova misura del contributo determinata ai sensi del comma precedente non si applica ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 1970))
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Il suddetto contributo è accordato con decreto del Ministro per la marina mercantile, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, all'uopo integrato con due membri effettivi designati dal Ministro per la marina mercantile.
Il contributo medesimo è pagato, durante il periodo di ammortamento, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5, per il tramite dell'Istituto finanziatore, alla scadenza delle annualità o semestralità relative a ciascun finanziamento in una misura costante pari alla differenza tra la rata dovuta dall'impresa all'istituto finanziatore in base al tasso contrattuale stabilito e quella che risulterebbe deducendo dal detto tasso il concorso statale nel pagamento degli interessi. Durante il periodo di somministrazione del finanziamento, tale contributo è calcolato, invece, con riferimento all'ammontare di ciascuna somministrazione.
Il pagamento di cui al precedente comma non può comunque essere effettuato prima del completamento dei relativi lavori.
In nessun caso il predetto contributo è cumulabile con analoghi contributi corrisposti dallo Stato o da altri enti a norma di leggi e regolamenti speciali, anche di carattere regionale. Ove la concessione dei contributi previsti dalle dette leggi e regolamenti speciali sia subordinata alla esecuzione dei lavori in cantieri di una parte determinata del territorio nazionale, ai lavori stessi non si applicano le disposizioni della legge 17 luglio 1954, n. 522, e successive modifiche, per commesse successive al 30 giugno 1962.