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LEGGE 23 dicembre 1975, n. 720

Modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale, le provvidenze a favore delle costruzioni navali e la sostituzione del naviglio vetusto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1978)
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Testo in vigore dal: 20-1-1976
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                           Credito navale 
 
  Per i lavori relativi alla costruzione, alla  trasformazione,  alla
modificazione nonche' alle grandi riparazioni, ordinati  ai  cantieri
navali negli anni 1976 e  successivi,  il  contributo  nel  pagamento
degli interessi  previsto  dalla  legge  9  gennaio  1962,  n.  1,  e
successive modificazioni, e' determinato nella misura  del  6,50  per
cento. Per le  navi  speciali  e  per  quelle  di  stazza  lorda  non
superiore alle  3.000  tonnellate  il  finanziamento  e  il  relativo
contributo sono concessi fino all'80 per cento del prezzo della nave. 
  Il contributo di cui al comma precedente e' aumentato  di  2  punti
per i finanziamenti di durata non superiore  ad  8  anni  concessi  a
societa' di costruzioni navali che abbiano i requisiti richiesti  dal
codice  della  navigazione  per  iscrivere   navi   nelle   matricole
nazionali. I finanziamenti  predetti  possono  raggiungere  l'80  per
cento del prezzo  dei  lavori  indicati  dalla  societa'  e  che  sia
ritenuto attendibile dal Ministro per la marina mercantile in base  a
valutazioni effettuate dall'ispettorato tecnico alla data  di  inizio
dei lavori. 
  I  contributi  predetti  sono  corrisposti,  con  le  condizioni  e
modalita' previste dal terzo al sesto  comma  dell'articolo  4  della
legge 9 gennaio 1962, n. 1 e  successive  modificazioni,  durante  il
periodo di ammortamento, per il tramite  dell'istituto  finanziatore,
alla scadenza delle annualita' o  semestralita'  relative  a  ciascun
mutuo. Gli stessi contributi, durante il periodo di  somministrazione
del finanziamento, sono calcolati con  riferimento  all'ammontare  di
ciascuna  quota  di  finanziamento  erogata  secondo  lo   stato   di
avanzamento dei lavori di costruzione della nave. 
  Il tasso agevolato d'interesse a carico delle imprese finanziate e'
pari  alla  differenza  tra  il  tasso  massimo  da  applicarsi   sui
finanziamenti, stabilito con le modalita' di cui al successivo comma,
ed il contributo nel pagamento degli interessi accordato dallo Stato.
Il tasso massimo  da  praticare  sui  finanziamenti  e'  fissato  con
decreto del Ministro per il tesoro, di concerto  con  quello  per  la
marina mercantile,  sentito  il  Comitato  interministeriale  per  il
credito ed il risparmio.