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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

Provvidenze per l'industria cantieristica navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1978)
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Testo in vigore dal:  21-6-1978
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Contributo per nuove costruzioni navali)


Per la costruzione di nuove navi mercantili complete a scafo metallico può essere concesso ai cantieri navali nazionali costruttori un contributo calcolato con le seguenti percentuali sul prezzo contrattuale:
9 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1972;
8 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1973;
7 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1974;
6 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1975;
4 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1976.
Per le costruzioni iniziate per conto proprio dal cantiere costruttore le percentuali suddette si applicano con riferimento all'anno di inizio dei lavori sul prezzo dichiarato dal cantiere. (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validità delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, è prorogata al 31 dicembre 1977.
Ha, inoltre, disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni per il calcolo dei contributi di cui agli articoli 1 e 10 della suddetta legge, relative all'anno 1976, sono estese all'anno 1977; il contributo per detto anno è fissato nella misura del 3,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 1 e del 4,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 10, esclusi i prezzi inferiori a 23 milioni di lire".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".