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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

Provvidenze per l'industria cantieristica navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1978)
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Testo in vigore dal:  21-6-1978
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Art. 17

(Accertamento dell'esecuzione dei lavori)


L'accertamento relativo alla esecuzione dei lavori per i quali siano stati chiesti i contributi previsti dagli articoli 1 e 10 è effettuato dal registro italiano navale con l'intervento eventuale di rappresentanti dell'Amministrazione della marina mercantile. (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validità delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, è prorogata al 31 dicembre 1977.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".