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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 878

Provvidenze per l'industria cantieristica navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1978)
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Testo in vigore dal:  20-1-1974 al: 19-1-1976
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Contributo per nuove costruzioni navali)


Per la costruzione di nuove navi mercantili complete a scafo metallico può essere concesso ai cantieri navali nazionali costruttori un contributo calcolato con le seguenti percentuali sul prezzo contrattuale:
9 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1972;
8 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1973;
7 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1974;
6 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1975;
4 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1976.
Per le costruzioni iniziate per conto proprio dal cantiere costruttore le percentuali suddette si applicano con riferimento all'anno di inizio dei lavori sul prezzo dichiarato dal cantiere.