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REGIO DECRETO-LEGGE 19 settembre 1935, n. 1836

Organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra. (035U1836)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1936, n. 147 (in G.U. 13/02/1936, n.36).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1962)
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Testo in vigore dal:  8-1-1963
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

((Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave a scafo metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporne i piani allo Stato Maggiore della Marina che indica i lavori e le modifiche, da eseguirsi sin dal tempo di pace e durante la fase costruttiva dell'unità, allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessari per assicurare la difesa della nave ed il suo impiego in compiti ausiliari a scopo difensivo))
.
((2))
((I lavori e le modifiche di cui al precedente comma non devono, a giudizio del Ministero della marina mercantile, portare nocumento all'esercizio commerciale della nave))
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Alle navi mercantili italiane a scafo metallico, costruite nel Regno prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o comunque costruite o acquistate all'estero, possono essere imposti gli obblighi previsti dal precedente comma, purché i lavori conseguenti, a giudizio del Ministero delle comunicazioni, non portino nocumento al loro esercizio commerciale.

I lavori di cui al primo comma di questo articolo sono eseguiti a spese del Ministero della marina, se si tratta di naviglio ausiliario od occorrente per le operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate; a spese del Ministero delle comunicazioni, se si tratta invece di naviglio da traffico, secondo la distinzione fra le due categorie di naviglio indicate dall'art. 13.

Tali lavori sono effettuati nell'epoca più opportuna, di accordo con gli armatori, ed eventualmente col Ministero delle comunicazioni. per non disturbare l'utilizzazione delle navi e sarà data la precedenza alle navi di costruzione più recente e a quelle di maggior rendimento. In caso di impossibilità i lavori saranno rimandati al momento della mobilitazione.

Il Ministero della marina richiederà l'adesione di quello delle comunicazioni nel caso che la nave, sulla quale devono eseguirsi i lavori in questione, sia addetta ai servizi sovvenzionati.

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 3 dicembre 1962, n. 1689, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I lavori e le modifiche di cui al primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, quale risulta modificato dal precedente articolo, possono essere richiesti anche per le navi mercantili costruite prima dell'entrata in vigore della presente legge per conto dello Stato o a questo appartenenti".