stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 998

Provvedimenti per l'elettrificazione delle ferrovie in regime di concessione e delle tramvie extraurbane. (024U0998)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1929)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-7-1924

Art. 7



Per le ferrovie e le tramvie extraurbane di nuova concessione che si intenda impiantare a trazione elettrica, potrà essere accordato:

a) per le ferrovie, in deroga all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, un supplemento di sovvenzione al limite massimo di L. 8000 al chilometro per anni 50.
Tale supplemento, in caso di scissione del piano finanziario a norma dell'art. 4 del R. decreto legge 8 luglio 1919, n. 1327, sarà conglobato con la seconda quota di sussidio da attribuire, secondo detta disposizione di legge, all'armamento, completamento ed esercizio della linea;

b) per le tramvie extraurbane, in deroga all'ultimo comma dell'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, un supplemento di sovvenzione nella stessa misura massima di L. 8000 al chilometro per anni 50.