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REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 998

Provvedimenti per l'elettrificazione delle ferrovie in regime di concessione e delle tramvie extraurbane. (024U0998)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1929)
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Testo in vigore dal:  15-7-1924 al: 11-5-1926
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Art. 1



Per la elettrificazione delle ferrovie e delle tramvie extraurbane a vapore esistenti, concesse all'industria privata, oltre le proroghe consentite dalle lettere a) e b) dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, potrà essere accordata una sovvenzione o supplemento di sovvenzione corrispondente alla quota annua di ammortamento ed interessi del capitale occorrente all'impianto del nuovo mezzo di trazione, quale risulta dal progetto esecutivo, non tenendo però conto delle spese di acquisto del nuovo materiale rotabile e di esercizio che dovranno essere a carico del Concessionario.

Detta sovvenzione non potrà eccedere la misura di lire 10,000 a chilometro di binario elettrificato per anni cinquanta; e verrà corrisposta con decorrenza dalla data di attivazione del nuovo mezzo di trazione e per il tempo da stabilirsi nel nuovo atto di concessione.

Ove per l'elettrificazione di una ferrovia venga adottato un sistema che non richieda l'uso di impianti fissi, potrà essere accordata una sovvenzione corrispondente alla quota annuale di ammortamento e di interessi del capitale occorrente all'acquisto della prima dotazione degli apparecchi mobili generatori della forza motrice.

In case di riscatto o di decadenza della concessione, il concessionario dovrà consegnare allo Stato tali apparecchi in piena efficienza senza diritto di rivalsa.