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REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1919, n. 1327

Concernente facilitazioni alle ferrovie in regime di concessione alla industria privata. (019U1327)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/09/1921)
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Testo in vigore dal:  2-10-1921
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Art. 4




Nei casi di scissione del piano finanziario tra la parte relativa alla esecuzione di un primo gruppo di opere e quella relativa allo armamento e completamento della linea, di cui all'art. 1 del presente decreto, la quota di sovvenzione relativa alla costruzione della sede stradale e dei fabbricati, potrà, in via eccezionale, raggiungere i limiti indicati all'art. 1 (primo e secondo comma) del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sarà fissato il limite massimo entro il quale la sovvenzione da assegnarsi per il completamento della linea, ivi compresa la prima dotazione del materiale rotabile e di esercizio dovrà essere contenuta.(1)
((2))


Entro tale limite l'Amministrazione dello Stato determinerà con i modi ordinari di valutazione la misura della sovvenzione stessa da accordarsi in ciascun caso, sulla base del piano finanziario completo, comprendente anche le previsioni dell'esercizio.
((2))


Qualora il concessionario non ritenga sufficiente l'ulteriore quota di sovvenzione così determinata, potrà adire un Collegio di tre arbitri, composto di due membri nominati dalle rispettive parti e di un terzo scelto dal presidente del Consiglio di Stato fra i componenti del Consiglio stesso.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 3 aprile 1921, n. 622 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La quota di sovvenzione, di cui al 2° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1327, per l'armamento e il completamento delle ferrovie in regime di concessione alla industria privata, compresa la prima dotazione di materiale rotabile e di esercizio, non potrà superare il limite di L. 35.000 a km. per anni 50. Della sovvenzione determinata caso per caso entro tale limite, sarà riservata una quota di almeno un decimo a garanzia dell'esercizio".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 31 agosto 1921, n. 1222, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La delegazione fatta al Governo dal 2° comma dell'art. 4 del Regio decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1327, per la fissazione del limite massimo della sovvenzione relativa all'armamento e completamento della linea comprenderà altresì la facoltà di procedere periodicamente alla revisione di detto limite, in base alle reali condizioni del mercato".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Nel piano finanziario che, giusta il comma terzo dello stesso art. 4, verrà istituito in ciascun caso per l'assegnazione dell'anzidetta sovvenzione, potrà essere compresa, qualora vi sia capienza entro il limite massimo concedibile, l'eventuale eccedenza del costo preventivato per il primo gruppo di opere non coperta dalla prima sovvenzione".