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REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 998

Provvedimenti per l'elettrificazione delle ferrovie in regime di concessione e delle tramvie extraurbane. (024U0998)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1929)
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Testo in vigore dal: 15-1-1930
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni di legge  per  le  ferrovie
concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli
automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447; 
 
  Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio  1919,  n.
1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222, e  6  febbraio
1923, n. 431; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i  lavori
pubblici e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretata e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  ((Per l'elettrificazione delle ferrovie concesse  e  delle  tramvie
extraurbane a vapore esistenti, e per  l'adozione  in  genere,  sulle
linee stesse, di sistemi di trazione diversi da quello a vapore anche
se non richiedano l'uso  degli  impianti  fissi,  oltre  le  proroghe
consentite  dalle  lettere  a)  e  b)   dell'   art.5   del   decreto
Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella  legge  17
aprile 1925, n. 473, potra' essere accordata, per ogni chilometro  di
linea da esercitare col nuovo sistema di  trazione,  una  sovvenzione
entro il limite massimo di lire 10,000, per la durata di anni 50  per
le ferrovie e di anni 35 per le tramvie, con decorrenza dalla data di
attivazione del nuovo sistema in parola)). 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio D.L. 3 aprile 1926, n. 757, convertito senza modificazioni
dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, ha disposto (con l'art. 2, comma 2)
che "Sono applicabili alle tranvie extraurbane le disposizioni di cui
al penultimo ed ultimo comma dell'art. 1 del predetto R.  decreto  23
maggio 1924, n. 998".