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REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 998

Provvedimenti per l'elettrificazione delle ferrovie in regime di concessione e delle tramvie extraurbane. (024U0998)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1929)
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Testo in vigore dal:  15-1-1930
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Art. 1

((Per l'elettrificazione delle ferrovie concesse e delle tramvie extraurbane a vapore esistenti, e per l'adozione in genere, sulle linee stesse, di sistemi di trazione diversi da quello a vapore anche se non richiedano l'uso degli impianti fissi, oltre le proroghe consentite dalle lettere a) e b) dell' art.5 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, potrà essere accordata, per ogni chilometro di linea da esercitare col nuovo sistema di trazione, una sovvenzione entro il limite massimo di lire 10,000, per la durata di anni 50 per le ferrovie e di anni 35 per le tramvie, con decorrenza dalla data di attivazione del nuovo sistema in parola))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 3 aprile 1926, n. 757, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Sono applicabili alle tranvie extraurbane le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 1 del predetto R. decreto 23 maggio 1924, n. 998".