REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1923, n. 692

Relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura. (023U0692)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1999)
Testo in vigore dal: 29-11-1998
aggiornamenti all'articolo
 
                             Art. 5-bis. 
 
  ((1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 45 ore
settimanali,  attraverso  prestazioni  di  lavoro  straordinario,  il
datore  di  lavoro  informa,  entro  24  ore  dall'inizio   di   tali
prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore  ispezione
del lavoro competente  per  territorio,  che  vigila  sull'osservanza
delle norme di cui al presente articolo. 
 
  2. Il ricorso al lavoro straordinario  deve  essere  contenuto.  In
assenza di disciplina ad  opera  di  contratti  collettivi  nazionali
stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative,  il  ricorso  al  lavoro  straordinario  e'  ammesso
soltanto previo accordo tra datore e  prestatore  di  lavoro  per  un
periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80  ore  trimestrali.  La
contrattazione  integrativa  si  esercita   nell'ambito   dei   tetti
stabiliti dai contratti nazionali. 
 
  3. Il ricorso al lavoro straordinario  e'  inoltre  ammesso,  salvo
diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a: 
 
  a)  casi   di   eccezionali   esigenze   tecnicoproduttive   e   di
impossibilita' di  fronteggiarle  attraverso  l'assunzione  di  altri
lavoratori; 
 
  b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro  a
orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla
produzione; 
 
  c)  mostre,  fiere   e   manifestazioni   collegate   all'attivita'
produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili,  predisposto
per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici  competenti  ai
sensi dell'articolo 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,
n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in  azienda,
nonche' altri eventi particolari individuati da contratti  collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni  sindacali  comparativamente
piu' rappresentative. 
 
  3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai  sensi
delle lettere a) e b) del  comma  3,  il  datore  di  lavoro  ne  da'
comunicazione, entro 24 ore dall'inizio  di  tali  prestazioni,  alle
rappresentanze  sindacali  unitarie,   ovvero   alle   rappresentanze
sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di
categoria    aderenti    alle    confederazioni    dei     lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 
 
  4. In caso di violazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire
300.000 per ogni singolo lavoratore adibito  a  lavoro  straordinario
oltre i limiti temporali e  al  di  fuori  dei  casi  previsti  dalla
presente legge)). 
                                                                ((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758,  ha  disposto  (con  l'art.  2,
comma 2) che "Per le violazioni di cui all'art. 5-bis, quinto  comma,
secondo periodo, del regio  decreto-legge  15  marzo  1923,  n.  692,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473,  come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in  misura
ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 24 giugno 1997, n. 196, ha disposto (con l'art. 13, comma  1)
che "In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro  e
comunque non oltre sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le disposizioni di  cui  ai  commi  secondo  e  terzo
dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo  1923,  n.  692,
convertito  dalla  legge  17  aprile  1925,  n.  473,  e   successive
modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazione  solo
in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 24 giugno 1997, n. 196, come modificata dall L.  27  dicembre
1997, n. 449, ha disposto (con l'art.  13,  comma  1)  che  "L'orario
normale di lavoro e' fissato  in  40  ore  settimanali.  I  contratti
collettivi nazionali possono stabilire una durata minore  e  riferire
l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un
periodo non superiore all'anno. In attesa della  nuova  normativa  in
materia di tempi di lavoro e comunque non  oltre  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  le  disposizioni  di
cui  ai  commi  secondo  e  terzo  dell'articolo  5-bis   del   regio
decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile
1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, continuano a
trovare applicazione  solo  in  caso  di  superamento  delle  48  ore
settimanali di lavoro". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il  Regio  D.L.  29  settembre  1998,  n.   335,   convertito   con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1998, n.  409,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che la presente modifica  e'  applicabile  in  via
transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro.