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REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1923, n. 692

Relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura. (023U0692)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1999)
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Testo in vigore dal:  11-8-1923 al: 30-6-1926
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno e coi Ministri per l'agricoltura, per l'industria ed il commercio e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Orario massimo normale di lavoro.


La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di Istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo.

Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende ed ai commessi viaggiatori.

Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvederà con separate disposizioni.